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Previdenza: l’Inps rivede al rialzo le tabelle per la contribuzione volontaria

di Claudio Testuzza

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I contributi volontari sono tutte quelle tipologie di contributi versati su domanda del lavoratore dipendente o autonomo che vuole proseguire la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro. Con il versamento dei contributi volontari i lavoratori che hanno cessato o solo interrotto un’attività lavorativa possono, quindi, assicurarsi, pagando di tasca propria il relativo onere, il perfezionamento dei requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione e/o incrementare l’importo dell’assegno. I contributi volontari, ai sensi dell’articolo 9 del DPR 1432/1971, sono infatti parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, all’anzianità contributiva e alla determinazione della retribuzione annua pensionabile. Quindi possono essere utilizzati per raggiungere il requisito contributivo sia per l’accesso alla pensione anticipata (es. 42 anni e 10 mesi di contributi) sia della pensione di vecchiaia (i 20 anni di contributi) che per il raggiungimento dei 35 anni di contributi per i lavori usuranti. Si noti però che per i lavoratori nel contributivo puro, cioè non in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, il versamento dei volontari non può essere utilizzato per il perfezionamento della pensione anticipata ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della legge 335/1995.
La contribuzione volontaria è una possibilità riconosciuta ormai nel nostro ordinamento previdenziale nei confronti di tutti gli iscritti presso uno dei fondi costituenti la previdenza pubblica obbligatoria. Infatti, il decreto legislativo 184/1997 ha esteso anche agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione obbligatoria (es. pubblico impiego) e alla gestione separata la possibilità originariamente prevista solo per i lavoratori dipendenti e per gli iscritti alle gestione speciali dei lavoratori autonomi degli Artigiani, commercianti e agricoli autonomi. Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti: a) almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; b) almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda. Oltre a questi requisiti l’interessato deve aver cessato o interrotto il rapporto di lavoro (Circolare Inps 50/2008). L’assicurazione infatti non può essere proseguita volontariamente da coloro che svolgono rapporti lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo anche come libero professionista (es. avvocati, medici, ingegneri eccetera) stante il divieto stabilito dall’articolo 6 del Dlgs 184/1997 per periodi coincidenti da un punto di vista temporale. Parimenti la prosecuzione volontaria non può essere concessa a coloro che risultino già titolari di una pensione diretta. Anche se a carico di un fondo della previdenza privata obbligatoria, es. avvocati, medici eccetera ( articolo 6, del Dlgs 184/1997 ). Una volta rilasciata, l’autorizzazione vale per sempre, nel senso che i versamenti possono essere interrotti e ripresi in qualunque momento, senza dover ripresentare la domanda.
Dal 12 luglio 1997 l’importo da versare si determina moltiplicando l’aliquota di finanziamento prevista nella gestione obbligatoria in cui si chiede la prosecuzione per la retribuzione settimanale imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda di autorizzazione. In generale quindi l’importo da versare varia sia a seconda della retribuzione percepita nell’anno antecedente sia in base alla gestione previdenziale in cui si è iscritti.
Un importo che tuttavia costituisce un aggravio che si incrementa ogni anno come specificato dall’Inps. Con la circolare n. 36 del 21 febbraio 2024, l’Inps ha reso note le aliquote dopo la comunicazione Istat sulla variazione della percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ( +5,4%, gennaio 2022 – dicembre 2022 e gennaio 2023 – dicembre 2023 ). In base a tale variazione, per l’anno 2024, la retribuzione minima settimanale prevista per i lavoratori dipendenti non agricoli è pari a 239,44 euro. Il massimale ( art. 2, comma 18, L. n. 335/95 ) da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro. L’aliquota contributiva a carico di questi lavoratori è pari al 33%. Confermata l’aliquota del contributo IVS pari al 27,87%. Per quanto riguarda artigiani e commercianti, l’importo dei contributi volontari per l’anno in corso va calcolato con le seguenti aliquote: 24% (artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni), 23,70% (artigiani collaboratori di età non superiore ai 21 anni); 24,48% (commercianti titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni); 24,18% (commercianti collaboratori di età non superiore ai 21 anni). Sulla base di tali aggiornamenti, l’Inps ha predisposto le tabelle di contribuzione da applicare a partire dal 1° gennaio 2024.
Indicazione utile, poi riguarda i versamenti volontari nella Gestione separata. L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata – specifica l’Istituto – va determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/97, applicando, dunque, all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione che per il 2024 è pari al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate. L’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata per l’anno in corso non potrà essere inferiore a 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per i professionisti e a 6.077, 04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto riguarda tutti gli altri iscritti.
Un’unica condizione consolatoria rimane la specificazione che i contributi volontari rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo per l’intero importo, anche se l’onere dei versamenti è stato sostenuto per i familiari fiscalmente a carico.


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