Dal governo

Assistenza territoriale: lo sprone della Corte dei conti sugli investimenti del Pnrr

di Ettore Jorio *

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24 Esclusivo per Sanità24

Le Sezioni Riunite, in sede di controllo, della Corte dei Conti, hanno di recente pubblicato il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, più esattamente su "Una sanità alla ricerca di nuovi equilibri” e, quindi, anche su “Gli investimenti in sanità: tra fondi ordinari e Pnrr".
Il solito strumento di pregio messo a disposizione del sistema della salute per meglio decidere ed esercitare le politiche sociosanitarie, sia nazionali che regionali, destinate alla semplificazione delle procedure realizzative e votate alla riduzione dei costi di manutenzione, ad una maggiore sinergia con le politiche ambientali, a potenziare l’assistenza distrettuale, a rimediare all’obsolescenza del patrimonio produttivo dei Lea, alla sicurezza infine degli edifici da eventi idrogeologici e sismici.
Dopo una terza parte, proiettata a stimolare un giudizio autocritico costruttivo del sistema salute sulla spesa sanitaria, per come scandita negli ultimi quattro anni (2019-2022), e sulla sua ricaduta in termini di esigibilità dei Lea, da incrementare con un sensibile potenziamento delle dotazioni di personale, il Rapporto affronta, nella quarta, il tema del rinnovamento del patrimonio produttivo.
Di conseguenza, le Riunite hanno assicurato un grande spazio di lettura al fenomeno degli investimenti Pnrr funzionali a determinare il necessario incremento della territorializzazione dell’assistenza, che ha rappresentato il maggiore vulnus durante l’epidemia Covid. Con questo hanno analizzato, con dovizia di particolari, quanto programmato nella Missione 6 "Salute" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha destinato al tema 15,6 miliardi di euro, di cui 11,2 ripartiti tra le Regioni, titolari della messa a terra delle strutture introdotte nell’ordinamento dal cosiddetto Dm 77 e dalla acquisizione delle tecnologie complessivamente individuate nelle due componenti che costituiscono la anzidetta Missione del Pnrr.
In effetti, le Sezioni Riunite approfondiscono il tema delle Case di comunità e delle metodologie necessarie alla presa in carico della persona, al rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Case e Ospedali di Comunità, partendo dal domicilio come primo luogo di cura) nonché sottolineando il ruolo fondamentale della telemedicina nella sua complessità.
Al riguardo, hanno affrontato e rappresentato, per sintesi ma accuratamente, le intervenute ripartizioni dei fondi Pnrr afferenti a tutti i sub investimenti, cui sono da considerarsi aggiunti 1,4 miliardi di euro provenienti dal Piano Nazionale Complementare, concorrenti alla ripartizione territoriale della misura “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, cofinanziata dal Pnrr medesimo.
È appena il caso di evidenziare che siffatte risorse sono state complessivamente territorializzate, sulla base della definizione di appositi contratti istituzionali di sviluppo, i CIS, con riferimento alle quote di riparto del Fsn 2021, modificate alla scopo di garantire alle regioni del Mezzogiorno almeno il 40% delle disponibilità totali del Pnrr e del 45% delle risorse totali per la messa a terra delle Case di comunità, distribuite sulla base del corrispondente fabbisogno rilevato.
Discorso a parte ha determinato la distribuzione delle risorse riguardanti le Cot e l’assistenza domiciliare, quest’ultima calibrata sulla anzianità dell’utenza e delle condizioni di disagio orografico del fabbisogno.
Quanto alla realizzazione del tutto il programmato essa dovrà corrispondere, per ciascun ente impegnato, al raggiungimento dei milestone e dei target stabiliti nell’ambito del PNRR e del Piano nazionale complementare.
A proposito, è da notare il ruolo attribuito al neonato Collegio del controllo concomitante istituito presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, cui si deve altresì una minuziosa relazione sullo stato di attuazione del Pnrr (2022) resa con la deliberazione nr. 6 nell’adunanza del 14 febbraio (rel. Dorigo), costituito in forza della previsione di cui alla deliberazione nr. 272/2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
Una competenza, quella attribuita a siffatto organo speciale, che ha già prodotto monitorando costantemente ogni step procedurale i primi dati sulla realizzazione della Missione 6, con l’adozione delle deliberazioni: nr. 9 del 14 marso scorso (est. Forlani), che ha riguardato lo stato dell’arte delle Case di comunità e della implementazione della ………….. territoriale; la nr. 10 del 28 febbraio (correlatori, Palomba, Pesel e Massi), depositata successivamente, anche essa afferente alle realizzazioni delle Case di comunità e alla presa in carico della persona; la nr. 13 dell’1 aprile scorso (est. Veccia) che testimonia la realizzazione, i ritardi e le inadempienze riferite alla messa in funzione della telemedicina.
Una eccezione a proposito di regole contabili
L’esame sui conti della Magistratura contabile rappresentata nella parte terza è improntato sui risultati di spesa 2019-2022, quest’ultimo anno da doversi tuttavia considerare approssimato, atteso che in alcune regioni la chiusura dei bilanci 2022 - consuntivo della GSA e consolidato consuntivo del Ssr - e non è stata a tutt’oggi ancora perfezionata. Per non parlare della Calabria, con alcune aziende sanitarie senza bilanci da anni e con il loro perdurare nell’inadempienza, tant’è che il Governo - con un decreto legge adottato il 23 maggio scorso e non ancora pubblicato (si suppone) per le perplessità che lo stesso solleva sul piano dell’incostituzionalità dell’assunto - ha dato modo alle aziende sanitarie calabresi, di perfezionare quello del 2022 entro giugno 2023, piuttosto che per fine aprile. Non solo, di adempiere alla redazione di tutti quegli altri bilanci pregressi, afferenti a diverse annualità, entro il 31 dicembre 2024. Ciò in palese violazione dell’ineludibile principio di continuità dei bilanci. Una circostanza, questa, che meraviglia non poco dal momento che non è dato comprendere la regola che consenta l’elaborazione di un bilancio successivo senza avere conoscenza dei dati riguardanti gli esercizi precedenti, costituenti via via i saldi iniziali dei singoli anni che susseguono.

* Università della Calabria


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