Dal governo
Corte dei conti e i suoi derivati: perplessità sul Collegio di controllo concomitante e sulle sue "bacchettate" in tema Pnrr
di Ettore Jorio *
24 Esclusivo per Sanità24
La Corte dei conti, nella sua complessa denominazione di Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo della gestione delle amministrazioni dello Stato, è tenuta a verificare il traguardo intermedio raggiunto (per gli amanti dei termini anglofoni: milestone) dalla Pa impegnata nello svolgimento del più importante progetto che la Repubblica è tenuta a sviluppare: il Pnrr.
Con questo, è iniziato il processo al piano nazionale di ripresa e resilienza. Meglio, alle inadempienze politiche e burocratiche che impediranno, eventualmente, alla Next Generation EU di contribuire a cambiare il Paese.
Per la sanità, interessata in modo diretto ma anche derivato
Il Collegio del controllo concomitante si è occupato, e come, della sanità (si veda qui il 27 aprile ). Prioritariamente, degli obiettivi programmati della assistenza domiciliare e della telemedicina (delibera nr. 13/2023, rel. Veccia); delle case di comunità e degli ospedali di comunità (delibere nr. 9 e 10/2023, rispettivamente relatori Forlani. Minerva, Palomba, Pesel e Massi).
È andato comunque oltre. Lo ha fatto in relazione all’attivazione delle centraline elettriche e alla diffusione della somministrazione dell’idrogeno (delibere 17 e 18 dell’aprile scorso), assumendo come "imputati" i dirigenti, resisi responsabili dei ritardi di attuazione della programmazione interna, del facere da loro pianificato, sulla base della programmazione governativa.
Con la delibera nr. 10/2023 il Collegio ha affrontato il tema della collaborazione interistituzionale, dei criteri metodologici da seguire e le linee comuni da rispettare relativamente ai controlli da effettuare.
Con la terza deliberazione, la nr. 13/2023, il Collegio "ci va giù di brutto", affrontando lo stato di attivazione delle sub-misure riguardanti la Missione 6, Component 1.
Quanto alla assistenza domiciliare (sub-misura 1.2.1) accerta:
- il mancato conseguimento dell’obiettivo al 31 dicembre 2022, consistente nel target erogativo di prestazioni domiciliari incrementato di 292 mila pazienti, addirittura neppure verificato nella sua entità;
- la mancata attivazione o adeguamento del sistema autorizzatorio e di accreditamento delle organizzazioni, sia pubbliche che privare, erogatrici di assistenza domiciliare.
Relativamente alle Centrali operative territoriali (sub-misura 1.2.2) stigmatizza;
- in riferimento alla implementazione delle Cot (sub-intervento 1.2.2.1) il mancato, anche qui, raggiungimento del traguardo di almeno 600 progetti idonei ad essere oggetto di gara per il loro completamento strutturale e di altrettanti codici Cig nonché il naturale conseguente ritardo sulla stipula dei contratti degli interventi programmati;
- quanto alla prevista interconnessione aziendale (sub-intervento 1.2.2.2), eccepisce il mancato conseguimento del target programmato di approvazione di almeno 70 progetti di inter connessione idonei ad andare in gara secondo programma e di altrettanti rispettivi codici CIG/Provvedimenti di convenzione al T1 2023. Il tutto con conseguente rischio di ritardo sul target afferente alla stipulazione dei relativi contratti;
- relativamente agli strumenti di intelligenza artificiale (sub-intervento 1.2.2.4) ha contestato il solito mancato raggiungimento del target di attribuzione di un codice Cig/Provvedimenti di convenzione realizzativa del progetto di intelligenza artificiale al T1 2023 e il conseguente verosimile pericolo di ritardo sul target programmato di perfezionamento dei contratti di supporto dell’IA all’assistenza primaria.
A seguito di tutto questo il Collegio ha raccomandato al ministero della Salute l’adozione di tutte le iniziative e la messa in campo di tutte le attività per rimediare ai gap riscontrati con l’obbligo di monitorare con continuità gli ulteriori step realizzativi del progetto, sia direttamente che attraverso i soggetti attuatori preposti. Ciò al fine di recuperare i ritardi registrati sul cronoprogramma procedurale previsto in ambito europeo e interno. Il tutto con l’imposto dovere di riferire al Collegio procedente entro 30 giorni in merito alle misure adottate.
È dunque facile presumere al riguardo, in coerenza con quanto deciso nelle successive deliberazioni nn. 17 e 18, una chiamata in responsabilità della dirigenza preposta alla attuazione della programmazione interna, resasi "colpevole" dei ritardi registrati nella attuazione della Misura 6, componente 1, ai quali le tre anzidette delibere 9, 10 e 13 del 2023 fanno esplicito riferimento.
Qualche perplessità (anche costituzionale) sull’Organo di controllo concomitante
Per occuparsi al meglio di un tale evento, si rende tuttavia necessaria una considerazione preliminare riguardante le perplessità maturate sulla istituzione di un siffatto organo di controllo e sulla attività dallo stesso esercitata, esordita con una minuziosa relazione sullo stato di attuazione del Pnrr (2022), resa con la deliberazione n. 6 nell’adunanza del 14 febbraio (rel. Dorigo).
I dubbi sorgono relativamente all’esercizio delle competenze attribuite a una siffatta importante diramazione della Sezione Centrale "sulla gestione... svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego di risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al Pnrr" (art. 7. c. 7, DL 77/2021).
In proposito, è appena il caso di sottolineare che il più generale compito - quello di riferire sugli andamenti comunque incidenti di bilancio dello Stato – è affidato alla Corte dei conti dall’art. 100, comma secondo, della Costituzione, da estrinsecare esclusivamente attraverso una relazione del suo Presidente direttamente alle Camere. Di conseguenza, occorrerebbe ben comprendere, prescindendo dal necessario controllo "in progress" da effettuare sull’utilizzo dei fondi europei provenienti dal Recovery Fund, se sia stata corretta la previsione istitutiva di un tale Organo di controllo avvenuta con la deliberazione 272/2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Una decisione assunta, esercitando il potere regolamentare concessogli dall’art. 22, comma 2, del Dl 76/2020, in modo tale da oltrepassare tuttavia il limite concessogli, novellando strutturalmente l’organizzazione del Giudice contabile.
Il precetto, cui il medesimo organo di autogestione della magistratura erariale si è riferito nell’istituirlo, offriva infatti allo stesso la facoltà di meglio organizzare i suoi uffici, individuandone quelli più competenti e non già di parcellizzare organi decisori peraltro a rilevanza esterna, e di conseguenza adottare le misure organizzative per assicurare la tempestività dei controlli sulla finanza pubblica.
Un ripensamento organizzativo sarebbe l'ideale
Tutto questo dovrebbe indurre a qualche maggiore approfondimento sul tema della revisione strutturale dell’esercizio dei controlli da perfezionare sul Pnrr in itinere. È appena il caso di porre in evidenza l’efficacia della decisione assunta dal Consiglio di presidenza della magistratura contabile in data 10 novembre 2021. Non si comprende infatti, Costituzione alla mano, la sua vis giuridica di rivisitare ampiamente la funzione di controllo concomitante, rispetto a quella prevista nella L. 15/2009 (art. 11, c. 2), sino a tal punto da intestare il ruolo specifico a un Collegio autonomo, costituito in via centrale, titolare di compiti invece ordinariamente rinviati, in sede regionale, alle sezioni regionali di controllo. Ciò con la naturale conseguenza che a queste ultime spetterebbe l’elevazione dei rilievi sulle responsabilità dirigenziali nelle Regioni relativamente ai ritardi e ai flop registrati altresì nell’attuazione della programmazione e nella rendicontazione dei fondi strutturali europei.
* Università della Calabria
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