Dal governo
Dispositivi medici: può essere portata in detrazione l'Iva inclusa nel payback
di Roberta Pirola* e Alberto Santi*
24 Esclusivo per Sanità24
L’Iva inclusa nel payback dovuto per il superamento dei limiti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici può essere portata in detrazione dalle aziende fornitrici, scorporandola da quanto pagato. Lo chiarisce la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 9 del D.L. n. 34/2023, che precisa più in generale il trattamento fiscale delle somme versate in relazione al ripiano per i dispositivi, oggetto come è noto di vivace dibattito che si protrae ormai da mesi.
La questione controversa – Con l’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, il legislatore ha introdotto una norma finalizzata alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del servizio sanitario. In particolare, tale disposizione pone a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici una quota dello sforamento per gli anni dal 2015 al 2018, ma è rimasta sostanzialmente inattuata sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 6 luglio 2022, con cui è stato accertato il superamento del tetto di spesa per le suddette annualità.
Per quanto riguarda la determinazione degli importi da pagare, il comma 8 della disposizione in esame prevede che il superamento dei limiti di spesa sia “rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’Iva”. Tale circostanza consegue al fatto che l’imposta addebitata dalle imprese fornitrici rappresenta un elemento di costo per il Servizio Sanitario, impossibilitato ad esercitare il diritto alla detrazione.
Ciò detto - differentemente da quanto a suo tempo disposto per il payback farmaceutico dall’art. 1, commi 394 e seguenti della Legge n. 205/2017 - il legislatore nulla aveva sinora previsto in merito alla possibilità di recuperare l’Iva rimasta a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi.
In assenza di specifiche indicazioni, ci si chiedeva se fosse effettivamente consentito a queste ultime procedere al recupero della quota di imposta incorporata nella somma versata a titolo di ripiano e, eventualmente, con quali modalità. Se, quindi, fossero applicabili analogicamente anche al caso del ripiano per i dispositivi medici le previsioni stabilite per il payback farmaceutico, nonostante l’Agenzia delle entrate ritenga queste ultime connotate da “carattere di specialità, derogando alle generali regole in tema, ad esempio, di detrazione Iva” (cfr. risposta ad interpello n. 440/2022).
L’intervento chiarificatore – Era dunque atteso un chiarimento, che è giunto con una norma di interpretazione autentica contenuta nel cd. “Decreto bollette”, garantendo certezza del diritto (almeno in questo pur non secondario contesto) e prevenendo possibili profili di incompatibilità con i principi fondamentali dell’Iva. La soluzione – più logica – è stata quella di riproporre, nella sostanza, il medesimo meccanismo che era stato a suo tempo adottato per il pay back farmaceutico.
In particolare, l’art. 9 del D.L. n. 34/2023 riconosce che i tetti di spesa regionali e nazionale sono calcolati “al lordo dell’Iva” e che, di conseguenza, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l’imposta, determinata scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Dpr n. 633/1972.
Il diritto al recupero dell’Iva scatta nel momento in cui avviene il pagamento delle somme dovute a titolo di ripiano e – secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 73/2020 per il pay back farmaceutico – può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.
A tal fine, è necessario emettere un documento contabile apposito, nel quale vanno indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l’obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa. Si tratta di una nota di credito “interna”, che deve essere conservata con le modalità imposte dalla normativa Iva, estranea al sistema di fatturazione elettronica SDI. La norma – a differenza dell’analoga disposizione che disciplina il trattamento Iva del pay back farmaceutico – non richiede testualmente che il documento interno faccia riferimento al provvedimento che determina gli importi da versare “in via definitiva”. Il che dovrebbe portare a minori incertezze operative, legate appunto al concetto di “definitività”.
Analogamente a quanto disposto per il pay back farmaceutico, anche per il ripiano dei dispositivi medici la deducibilità del relativo componente di reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, avviene per cassa. I costi relativi ai versamenti effettuati, infatti, “sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono effettuati i medesimi versamenti”.
*Pirola Pennuto Zei & Associati
Medical & Pharma Industry
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