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Previdenza: i chiarimenti dell'Inps sui requisiti per accedere ad Opzione donna

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

In diverse sedi si era fatta avanti la proposta di allungare i tempi per l’utilizzo della così detta “ opzione donna ”, ex articolo 1,comma 9 della legge n. 243/2004, che permette alle lavoratrici dipendenti di poter andare oggi ( nel 2023 ) in pensione, con 60 anni d’età e 35 anni di contributi. Ma la discussione ha avuto diverse contrarietà esecutive in considerazione di un supposto elevato costo identificato dall’Inps. Ma non basta : sull’argomento, è stato ripresa, anche la questione della maturazione del diritto. Erano sorte diverse perplessità in merito al fatto che i requisiti richiesti dovessero o meno essere posseduti entro il 31 dicembre 2022. L’Inps con la circolare n. 25 è intervenuta a chiarire le varie modalità operative.
Ricordiamo che la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 afferma che il diritto al trattamento pensionistico si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per queste lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli.
Viene sottolineato, poi, che al requisito anagrafico, richiesto per l’accesso al pensionamento non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e che le lavoratrici, ricordiamo, conseguono la pensione anticipata c.d. opzione donna, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
In merito ai requisiti delle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, l’Inps fornisce ulteriori precisazioni.
Il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza. Ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, viene ritenuta condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
Con riferimento allo status di persona con disabilità grave viene precisato, poi, che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo , dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore. Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Infine in merito alla decorrenza della pensione l’Inps precisa che le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Il trattamento pensionistico potrà essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni previste alla data di presentazione della domanda.


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