Dal governo
Ddl Bilancio: l'una tantum al personale s'intreccia con i rinnovi contrattuali, nebbia sui temi di pagamento
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24
Con la stesura (quasi) definitiva di un testo composto da 156 articoli è stata diramata la bozza di legge di bilancio per il 2023 che inizierà ora l’iter parlamentare e, come da consolidata tradizione, sarà plausibilmente trasformata in un articolo unico di centinaia di commi sul quale il Governo sarà costretto a chiedere il voto di fiducia. Non molte le novità sul personale e sulla Sanità, ma una in particolare è stata inserita all’ultimo momento. E proprio da questa partiamo per una breve e necessariamente sommaria analisi. Si tratta dell’art. 62, rubricato “Emolumento accessorio una tantum”, con il quale si stanzia un miliardo da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. La misura vale soltanto per il personale delle amministrazioni centrali e per quello in regime di diritto pubblico mentre, come sempre, nel successivo comma 3 si precisa ulteriormente che per i dipendenti del Ssn gli oneri da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
L’importo è naturalmente comprensivo degli oneri contributivi e dell' IRAP e produce effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, tale emolumento non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall’art. 2122 del cc. Un’altra interessante osservazione è che questo miliardo concorre a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego: cioè, in altre parole, è una sorta di anticipazione dei rinnovi contrattuali per il triennio 2021-2024 che, come è noto, sono tutti scaduti già da 11 mesi. Quindi l’emolumento non si “somma” al rinnovo ma ne costituisce una parte che viene erogata a stralcio e una tantum.
A proposito della erogazione, la norma legislativa non dice nulla riguardo ai tempi e alle modalità di pagamento e resta il fondato dubbio che l’erogazione non sia affatto automatica e immediata dall’entrata in vigore della legge, vale a dire con la busta paga di gennaio 2023. In realtà, secondo la legge vigente l’erogazione potrebbe avvenire con il mese di marzo 2023 perché – anche se non viene citata da questo art. 62 – l’erogazione dovrebbe rientrare nelle previsioni di cui all’art. 47-bis del 165/2001 che testualmente prevede che “decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Per il personale del Servizio sanitario nazionale si dovrà attendere una determinazione specifica del Comitato di settore che quantifichi in termini monetari la erogazione, cioè il riproporzionamento dei mille milioni per i 680.000 dipendenti della sanità. Sulla scorta delle parole stesse usate nella bozza di legge e, in particolare, riguardo alla parola “stipendio” - alquanto atecnica – la norma non può che riferirsi al concetto di “stipendio tabellare”. Di conseguenza, si dovrebbe dedurre che un infermiere attualmente in D avrà un aumento di € 30,20 mensili per 13 mensilità e un dirigente medico di € 56,60. Quando saranno effettivamente pagati questi emolumenti è, per ora, un mistero. Sulla questione aleggia tuttavia una particolare perplessità. La norma del decreto 165 che dovrebbe costituire, a mio parere, la base normativa di questa erogazione parla esplicitamente di “legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi”; ma l'art. 62 non ipotizza alcun importo o valore percentuale per i rinnovi del triennio 2022-2024. Potrebbe sorgere il terribile dubbio che una erogazione una tantum – formulazione, comunque, assai inedita - sia in realtà “sostitutiva” del rinnovo e non “anticipatrice”.
La erogazione si affianca alla indennità di vacanza contrattuale (anche se non si chiama più così) che i dipendenti del comparto percepiscono da aprile 2022 e alle due indennità a favore dei dirigenti, visto che per loro sussiste ancora quella legata al rinnovo relativo al 2019-2021, che - ricordiamolo sempre - è completamente in alto mare.Negli articoli da 93 a 97 viene trattata la Sanità e nel primo di questi articoli si rileva l’aumento dell’indennità di pronto soccorso fino a 200 ml di € dai 90 stanziati dal comma 293 della legge di bilancio dell’anno scorso. L’importo è complessivo, di cui 60 milioni di € per la dirigenza medica e 140 milioni di € per il personale del comparto sanità, con un aumento del 122% rispetto al 2021. E‘ solo il caso di ricordare che, ad oggi, nessun lavoratore ha ancora percepito nulla e, forse, in qualche azienda sanitaria con la busta paga di novembre è stata messa in pagamento l’anticipazione di € 40 prevista dall’art. 107, comma 4 del CCNL appena firmato.
Il fatto sconcertante è che l’aumento ha decorrenza dal 1° gennaio 2024 e tecnicamente non dovrebbe nemmeno essere contenuto in questa legge in base al principio contabile di competenza. Sembra davvero un effetto-annuncio, peraltro in linea con il documento prodotto dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni nel luglio 2022 nell’ambito del quale sono state formulate specifiche “proposte per far fronte alle criticità dei servizi di Emergenza Urgenza” e tra queste è stata evidenziata anche l’esigenza di prevedere meccanismi incentivanti di tipo economico tra cui l’incremento dell’indennità di pronto soccorso di cui all’articolo 1, commi 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nessun commento riguardo alla circostanza che si cerca di arginare la fuga dal pronto soccorso con una indennità che credibilmente arriverà tra un anno e mezzo.
Una seconda disposizione piuttosto importante e già fonte di polemiche da parte delle Regioni, è l’art. 96 concernente l’adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale che viene è incrementato di 2.150 milioni di € per l’anno 2023. Una quota dell’incremento, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Delle ulteriori tre norme relative alla Sanità, si riportano solo i titoli, non avendo un diretto e specifico impatto sul personale: art. 94: (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025) art. 95: (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)art. 97: (Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi).
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