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Agenzia delle Entrate: aliquota Ires a metà applicabile anche ai presidi ospedalieri delle Asl

di Monica Valentino e Alberto Santi*

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24 Esclusivo per Sanità24

Aliquota Ires a metà applicabile anche ai presidi ospedalieri delle ASL. L’Agenzia delle Entrate corregge la propria linea interpretativa, chiarendo in quali casi le strutture che hanno sostituito gli enti ospedalieri possono usufruire della tassazione ridotta ed apre un varco importante relativamente ad alcune criticità oggetto di un diffuso contenzioso.
Con la Circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente tornata sull’ambito applicativo della norma agevolativa recata dall’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, che prevede la riduzione a metà dell’aliquota IRES, fra gli altri, per gli “enti ospedalieri” soppressi a seguito delle riforme sanitarie introdotte prima dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e poi dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate con la richiamata Circolare torna inter alia nuovamente sull’annosa querelle dell’applicabilità della suddetta agevolazione alle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Sul punto, conferma, in maniera peraltro perentoria, che l’equiparazione delle ASL, ancorché costituitesi per effetto del Decreto Legislativo n. 502/1992, ai soppressi “enti ospedalieri” deve essere esclusa e, pertanto, la norma recata dal citato art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 non può essere applicata alle ASL, neppure “in via di interpretazione estensiva”, in quanto trattasi di soggetti cui “sono state assegnate, oltre alle originarie attività tipiche dei predetti “enti ospedalieri” (ricovero e cura dei malati), altre attività del tutto nuove, anche di carattere non propriamente sanitario, che esorbitano dall’assistenza ospedaliera…”.
Ma apre poi inaspettatamente uno spiraglio, ponendo auspicabilmente fine ad un lungo dibattito (sfociato poi in contenzioso), affermando che “la disciplina di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 601 del 1973 conservi la propria efficacia limitatamente alle “aziende ospedaliere” e ai “presidi ospedalieri” delle Aziende Sanitarie Locali (ex Unità Sanitarie Locali) di natura pubblica, nei quali sono confluiti i vecchi “enti ospedalieri”...”. Orbene, tale ultimo inciso, vale a dire il riferimento all’applicabilità dell’agevolazione in commento ai presidi ospedalieri delle ASL apre la possibilità di applicare tale agevolazione ad una porzione del reddito imponibile ai fini Ires delle ASL. Dubbi sorgeranno probabilmente sulla portata applicativa di una tale interpretazione, relativamente alle modalità di determinazione del reddito imponibile ai fini Ires riferibile ai “presidi ospedalieri” (a mero titolo esemplificativo, si pensi agli immobili di proprietà delle ASL destinati parzialmente allo svolgimento delle attività dei “presidi ospedalieri”. Come dovrà essere calcolata la porzione di reddito relativa ai “presidi ospedalieri” da assoggettare ad aliquota ridotta alla metà? E ancora si pensi a come andrà determinato il reddito d’impresa relativo ai “presidi ospedalieri” nell’ambito delle “attività commerciali”).
Da ultimo, è probabile che una tale apertura abbia una limitata applicazione futura, stante l’abrogazione pendente della norma in commento, che avrà effetto dal periodo d’imposta in cui sarà emanato il nuovo regime agevolativo per le attività caratterizzate da una marcata utilità sociale (art. 1, comma 52-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Ma è altrettanto vero che essa aprirà la strada alla possibilità per le ASL di presentare le Dichiarazioni di reddito integrative per applicare l’agevolazione in esame alla porzione di reddito imponibile riferibile ai “presidi ospedalieri” per tutti i periodi d’imposta ancora accertabili, ovvero alla possibilità di presentare istanze di rimborso per la maggiore Ires pagata nei medesimi periodi.

*Pirola Pennuto Zei & Associati
Medical & Pharma Industry


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