Dal governo

Il Dm 71 e i dubbi di legittimità costituzionale sulla scelta del Governo di "procedere" in assenza di Intesa

di Ettore Jorio *

S
24 Esclusivo per Sanità24

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio , un’attesa sorpresa. La delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2022, "sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale".
L’evento offre l’occasione per ritornare sull’argomento trattato il 25 aprile scorso , aggiungendo tanto di nuovo, su provvedimento nazionale dal quale dovrà dipendere una corretta "messa a terra" della tutela della salute portata fin nelle case dei cittadini.
Alle trascorse eccezioni, ne va aggiunta un’altra. È una eccezione non di poco conto in relazione alla procedura di perfezionamento del Regolamento, di cui all’acronimo Dm 71. Essa riguarda il fondato dubbio su come fosse possibile formalizzarlo, con il previsto Dpcm, in presenza della mancata Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Una osservazione, questa, che avrebbe messo e metterà verosimilmente in seria difficoltà anche la formulazione, da dovere concretizzare in proposito, dei richiesti pareri del Consiglio di Stato e successivamente della Corte dei conti, che vanno comunque acquisiti. Ciononostante il Consiglio dei ministri abbia, all’indomani del reiterato "no" campano (il primo era stato formalizzato il 30 marzo precedente) impeditivo dell’Intesa, adottato la delibera del 21 aprile 2020 (pubblicata solo il 3 maggio successivo), a suo giudizio sostitutiva dell’Intesa. Ciò solo al fine del rispetto della scadenza del termine (30 giugno 2022) della tappa fissata dalla scansione della programmazione unionale, di cui alla Missione 6, Componente 1, del Pnrr.
L’accaduto pone qualche problema di legittimità costituzionale, e non di poco conto, all’adottando successivo Dpcm, del quale la delibera costituisce un atto necessariamente prodromico, motivo per cui è dato desumere dalla lettura della motivazione della delibera nel Governo, un notevole sforzo dell’ufficio legislativo nel redigerla.
Nel perfezionarla, si è fatto ricorso a tutto il ricorribile:
- al materiale coordinamento da perfezionare dell’emanata regolamentazione dell’assistenza territoriale con quella sancita per il livello di erogazione di assistenza ospedaliera con il Dm 70 del 2 aprile 2015;
- alla ineludibilità di realizzare il coordinamento della finanza pubblica più volte preteso dalla Corte dei conti, soprattutto in riferimento alla resa dell’assistenza salutare uniforme ed equa nel Paese, allo scopo di colmare la sostanziale debolezza e limitazione della rete territoriale e, quindi, di rendere ovunque la popolazione autosufficiente attraverso una diffusa erogazione delle prestazioni sociosanitarie;
- alla necessità di completare presto e fattivamente - stante la triste esperienza vissuta dei due anni e oltre di Covid-19 che hanno dimostrato un Servizio sanitario nazionale scollegato nell’esercizio delle sue missioni essenziali di assistenza alla persona umana – il ciclo della tutela della salute a partire dal domicilio dell’individuo sino al bisogno di ricovero, sia per acuti che per cronici nonché agli accessi per pratiche riabilitative;
- alla riorganizzazione della rete dei medici convenzionati e della specialistica multidisciplinare;
- all’indispensabile potenziamento dell’assistenza domiciliare;
- alla necessità di favorire il processo riformatore della prossimità in genere, quello di insediamento a regime delle strutture di telemedicina nonché quello di tutela dell’ambiente e del clima;
- alla intervenuta condivisione generale, fatta eccezione per la Regione Campania, conclusa con un testo normativo frutto di un ricco ed esaustivo confronto durato mesi.
A ogni "buon" fine, lo strumento normativo non risulterebbe perfezionatosi secundum legem - come detto - a causa dell’ostinato voto contrario del Presidente campano.
Un siffatto importante evento - proprio perché riguardante un altrettanto importante Regolamento, direttamente incidente peraltro sulla erogazione diffusa e concreta dei Lea - si sarebbe dovuto caratterizzare per la sua corretta formalizzazione in un provvedimento normativo da perfezionarsi "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano". Quella che, invece, non è stata affatto raggiunta.
Un incidente di percorso che metterebbe comunque a rischio di incostituzionalità l’anzidetto provvedimento, rimediale rispetto al previsto Dpcm. Ciò a mente della sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 5 aprile 2006 che ha ribadito, nei casi di specie, la ineludibile preventiva acquisizione dell’Intesa concertativa, tale da non consentire, in difetto, la legittima formazione del relativo provvedimento di carattere regolamentare. Più precisamente, in un tale dictum il Giudice leggi di allora si è così chiaramente espresso: nei provvedimenti normativi in cui «sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato (devono essere adottati "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", anziché "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano").

* Università della Calabria


© RIPRODUZIONE RISERVATA