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Asl e ospedali Ssn: per i direttori generali deroga fino a 68 anni anche senza specifica competenza sanitaria

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Nell’articolo pubblicato il 5 aprile su questo sito concludevo facendo soltanto un brevissimo accenno alla questione dei 68 anni per diventare direttore generale. Non era mia intenzione entrare nel merito, e non lo è tuttora. Ma leggendo sul sito del ministero della Salute il bando che è stato pubblicato, almeno una osservazione va fatta. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Ssn. Si tratta dell’aggiornamento periodico dell’elenco ma questa volta c’è una novità riguardo ai requisiti di partecipazione: infatti possono fare domanda “i candidati che non abbiano compiuto il sessantottesimo anno di età ….. alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione”, cioè entro il 20 aprile prossimo.

La novità discende da un emendamento di qualche mese fa. La legge 205 del 3 novembre 2021, in sede di conversione del DL 139/2021, – il cosiddetto decreto “Capienze” - ha inserito un art. 4-bis che è intervenuto sulla nomina dei Direttori generali delle aziende sanitarie, prevedendo una deroga relativamente all’età anagrafica per l’iscrizione nell’elenco nazionale che è stata portata da 65 a 68 anni. L’emendamento è stato motivato in stretta relazione alla gestione della pandemia e la deroga si sarebbe potuta applicare fino al termine dello stato di emergenza. A quest’ultimo proposito non si può non notare il tempismo della pubblicazione dell’avviso pubblico due giorni prima della fine dello stato di emergenza.

Lungi dall’entrare nel merito delle scelte del Parlamento, quello che si vuole segnalare è che l’emendamento è stato proposto "al fine di non disperdere le competenze e professionalità acquisite dal personale sanitario". Ora, riguardo a queste due ultime parole, se si trattava di un refuso era opportuno che venisse corretto subito, anche in via interpretativa; ma se la volontà di chi ha presentato l’emendamento era effettivamente quella di derogare al requisito dell’età solo per i medici e gli altri dirigenti sanitari, allora la scelta sarebbe stata inaccettabile e irrazionale. Basti solo pensare che un recente studio ha rilevato come i Direttori generali di background sanitario siano poco più del 50% del totale mentre il resto è costituito da laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e Ingegneria. E l’esperienza maturata durante i due anni di pandemia da tutti i potenziali direttori generali di estrazione economico-giuridica non valeva nulla ?

Ma torniamo all’avviso pubblico di qualche giorno fa. Nel testo non si fa alcun cenno ad eventuali limitazioni per categorie, per cui è indiscutibile che i destinatari dell’avviso – e ovviamente della deroga al limite di età – siano tutti e non soltanto il “personale sanitario”; mi riferisco, in particolare, a tutti i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo. Quello che si diceva sopra riguardo alla necessaria correzione è stato attuato in via subliminale nel senso che gli estensori del testo non si sono proprio posti il problema. Allora, anche per salvare la coerenza del Legislatore, si dovrebbe ritenere che la sua volontà fosse quella di prevedere la deroga per tutti – ci mancherebbe altro - e il lapsus calami relativo al “personale sanitario” debba essere riferito alla motivazione della deroga, cioè il fine di non disperdere le competenze, ecc. ecc.

In ogni caso la scrittura della norma è contorta e impropria ma soprattutto inutile perché la “legge” non deve motivare nulla. L’istituto giuridico della motivazione è estraneo al processo di formazione delle leggi e il nostro ordinamento la prevede soltanto per “tutti i provvedimenti giurisdizionali” (art. 111, comma 6 della Costituzione) e per i provvedimenti amministrativi. Ma anche gli studenti del 1° anno di giurisprudenza sanno, tra l’altro, che per gli stessi i provvedimenti amministrativi “la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale” (art. 3, comma 2 della legge 241/1990).

Si potrebbe eccepire che la motivazione di una disposizione legislativa serve per facilitare la sua interpretazione ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi che fa, appunto, riferimento esplicito alla “intenzione del legislatore”. A prescindere dal fatto che normalmente per verificare la ratio di una disposizione si ricorre agli atti parlamentari, nel caso di cui ci stiamo occupando, qualora quel richiamo al “personale sanitario” fosse davvero uno strumento ermeneutico per comprendere la vera “intenzione del legislatore”, allora sarebbe sconcertante, come già detto. Ma non è certamente così.

Perché allora il Parlamento – che è sovrano e non deve convincere nessuno – così spesso ci tiene a “spiegare” le ragioni di una certa disposizione legislativa ? Secondo me, ci deve essere qualcosa di freudiano.


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