Dal governo
Previdenza: come si calcola e perché appare all'orizzonte il sistema contributivo per tutti
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
Nella strana diatriba fra 100, 102,103, 104 … e si potrebbe andare ancora avanti con i numeri, si è inserito il dubbio, ascoltando le parole del presidente del Consiglio : “ Possiamo discutere di quota 101, 102 o anche 102,5, ma il percorso progressivo verso il sistema contributivo non cambia. Indietro non torniamo, perché il sistema previdenziale retributivo ha creato delle vulnerabilità che tutti anche all’estero ci rimproverano ” , che nel prossimo futuro si possa pensare ad un’opzione al contributivo per tutti. Il motivo è facilmente comprensibile. In questo modo la spesa pensionistica sarebbe a riparo da improvvise fiammate così come è stato con quota 100.
Il sistema di calcolo contributivo colpirebbe anche i “ resistenti ” del retributivo più o meno misti. Questa ipotesi non è una novità. Era già presente nel dibattito durante la preparazione della legge Dini ( l. n. 335 /95 ) quando fu introdotto il sistema di calcolo contributivo. Allora l’intervento sindacale fece si che si ponesse un limite per mantenere il sistema retributivo, ritenuto più vantaggioso, per coloro che potessero vantare almeno 18 anni di contributi. Fu una felice, per molti, soluzione o invece un errore ? Ma adesso come la mettiamo che i “ resistenti ” assommano ad oltre 300 mila e che per lentamente scomparire si dovranno attendere almeno quindici anni. Mettiamoli tutti nel contributivo, sembra scorgere dalle parole di Draghi. E allora vediamo come si potrà realizzare questo progetto che prevede il passaggio da un sistema legato alle ultime retribuzioni ad un altro sistema correlato con gli effettivi contributi versati durante la vita lavorativa.Ricordiamo che questo passaggio era possibile anche a chi era già in attività alla data del 31 dicembre 1995 ed ha potuto aderirvi su base volontaria, rinunciando completamente al criterio retributivo. La normativa ha previsto, infatti, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione interamente contributiva, utilizzando anche le contribuzioni versate entro il 31/12/1995, ovvero per coloro che fossero passati al contributivo per la riforma Fornero entro il 31/12/2011.
Vediamo come si dovrebbe procedere.
In applicazione delle vigenti disposizioni il montante individuale dei contributi è determinato dalla somma di due quote :
•la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995 o successivi fino al 2011
•la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente
Per determinare il montante individuale dei contributi maturati per i periodi fino al 31.12.1995 ovvero al 31.12.2011 occorre determinare:
- la base imponibile annua nel periodo di riferimento per il calcolo della media della contribuzione annua costituito dai periodi di contribuzione fatti valere dall’assicurato in ciascun anno nel limite di dieci anni ( 520 settimane )
- l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota contributiva vigente nell’anno interessato. Per i dipendenti pubblici l’aliquota è del 33 %
- il montante contributivo viene rivalutato mediante il tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL).
- il montante al 31 dicembre 1995 ovvero al 31.12.2011 si ottiene moltiplicando il montante medio annuo per l’anzianità contributiva complessiva L' importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati fino al 31/12/1995 / 31/12/2011, da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione.
Il montante individuale dei contributi maturati per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 ovvero al 31.12.2011 si determina con gli elementi di calcolo previsti per il sistema contributivo, che sono rappresentati dai contributi effettivamente versati da ciascun lavoratore e rivalutati.
Infine alla somma delle due quote di montante, così determinate, si applica il coefficiente di calcolo in base all’età del richiedente.
L'esercizio del passaggio al contributivo determinerebbe, in pratica, per i lavoratori nel sistema misto, di avere prestazioni pensionistiche alle medesime regole dei lavoratori assicurati successivamente al 31 dicembre 1995. Regole e trattamenti che non appaiono particolarmente vantaggiosi tranne, come fu rilevato alcuni anni fa da alcuni alti dirigenti dello Stato , di recuperare nel calcolo con il sistema contributivo, voci stipendiali non afferenti, invece, al calcolo retributivo. Vantaggio subito, però, stoppato dal Governo di allora con l’imposizione di un calcolo più penalizzante.
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