Dal governo
Covid/Entrate: dai Dpi ai test rapidi chiarimenti a raffica sugli sconti fiscali
di Alberto Santi
24 Esclusivo per Sanità24
Raffica di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate negli ultimi giorni, in risposta a numerosi interpelli, sulle agevolazioni fiscali spettanti in relazione all'acquisto di prodotti destinati a contrastare l'emergenza sanitaria. Vediamoli in sintesi
Cessioni di guanti per finalità sanitarie – Anzitutto, con la Risposta n. 507/2020, l'Agenzia ha sostanzialmente confermato quanto da essa già espresso nella Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E e ha ribadito che fino al 31 dicembre 2020 sono assoggettate ad Iva con aliquota zero (e, successivamente con aliquota ridotta al 5%), ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.L. n. 34/2020, le cessioni di guanti in lattice, in vinile e in nitrile, qualora detti beni abbiano oggettivamente "finalità sanitaria". Beneficiano, infatti, dell'agevolazione esclusivamente gli articoli di abbigliamento che posseggano le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione dalla diffusione del Covid-19.
Cessioni di DPI a grossisti e grande distribuzione - La successiva Risposta n. 525/2020 ha fornito l'occasione per l'Agenzia delle entrate di precisare che le cessioni di guanti, mascherine, camici e occhiali effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, possono godere del trattamento agevolato ai fini Iva sopra richiamato.
I soli requisiti a cui il legislatore subordina la fruizione del beneficio sono quello che i beni siano qualificati DPI oppure dei dispositivi medici ed essere destinati a finalità sanitarie. L'ambito soggettivo di applicazione della norma di favore è molto ampio ed è, perciò, applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché in qualsiasi stadio di commercializzazione.
Detergenti di uso comune – Scontata, invece, la Risposta n. 530/2020 con cui è stato ribadito che le cessioni di sapone di uso comune "da toilette", non beneficiano del regime Iva di favore. Solo la presenza del disinfettante consente l'azione virucida richiesta dalla norma, mentre nessuna agevolazione è prevista per le vendite di prodotti con finalità cosmetiche o alimentari.
Spese per i test sierologici – Si segnala, infine, la Risposta n. 510/2020, con la quale è stato chiarito che le spese sostenute per l'esecuzione dei test sierologici ai dipendenti non rientrano nell'ambito applicativo del credito d'imposta previsto per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
L'interpello era stato proposto da una società che ha sottoposto i propri dipendenti a screening per verificare la presenza del virus Covid-19 con l'obiettivo di tutelare i lavoratori.
La società riteneva che le spese sostenute per l'esame rientrassero tra quelle per le quali l'art. 125 del decreto "Rilancio" riconosce un credito d'imposta pari al 60%. Di contrario avviso l'Agenzia che, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, ha ritenuto inammissibile il beneficio.
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