Dal governo
Pensioni: fissato il limite vitale per il 2020 ai fini del pignoramento
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
Così come avviene nei confronti dello stipendio, pignorabile sia presso il datore di lavoro che presso la banca, così anche il pignoramento della pensione potrà avvenire sia direttamente presso l'Inps o presso l'altro ente previdenziale di riferimento, ancor prima che l'importo venga corrisposto al pensionato. La legge in materia di pignoramento di stipendi e pensioni prevede, tuttavia, una serie di tutele nei confronti del debitore, al fine di consentire a quest'ultimo di godere di almeno una parte di tali emolumenti, per far fronte alle necessità e alle spese di tutti i giorni.
Nell'ambito di tali tutele il così detto minimo vitale rappresenta la garanzia, per un pensionato in condizione debitoria, che una parte della sua pensione non potrà essere mai aggredita dai suoi creditori.
È opportuno precisare che l'intangibilità del minimo vitale è prevista solo per le pensioni e non per gli stipendi, sebbene anche questi ultimi godano di considerevoli protezioni contro il pignoramento da parte della normativa di settore.
La norma di riferimento è l'art. 545, settimo comma del codice di procedura civile, il quale dispone che le pensioni non possano essere sottoposte a pignoramento per un importo pari a quello dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà.
È quindi l'assegno sociale il parametro di base cui fare riferimento per calcolare la somma su cui un pensionato debitore potrà sempre e fare affidamento, poiché nessuno potrà pignorarla.
L'importo dell'assegno sociale varia di anno in anno, perché il relativo valore viene rapportato alla variazione degli indici dei prezzi, determinata periodicamente dal Ministero dell'Economia.
Tale variazione è stata fissata, per il 2020, nella misura del +0,4 %. Ciò significa che l'importo dell'assegno sociale è aumentato rispetto all'anno precedente, ed è fissato per il 2020 nel valore di 459,83 euro. In base al dettato della norma, pertanto, il valore del c.d. minimo vitale sarà dato da 459,83 + 229,91 = 689,74, cioè, l'importo dell'assegno sociale aumentato della sua metà.
Il minimo vitale 2020 è dunque pari a euro 689,74.
Sulla parte della pensione eccedente tale importo, la legge dispone che si può effettuare il pignoramento solo nel limite di un quinto ovvero, se si tratta di crediti alimentari, nella misura autorizzata dal giudice.
In pratica se un soggetto percepisce mensilmente 1.200 euro a titolo di pensione, la somma a disposizione dei terzi creditori sarà data dalla differenza tra tale importo e il minimo vitale, cioè 1.200 - 689,74= 510,26 euro. Su tale importo, che rappresenta la parte eccedente il minimo vitale, va calcolato il quinto della pensione aggredibile dal creditore. Pertanto, l'importo pignorabile sarà soltanto pari a 510,26 / 5 = 102.05 euro.
Ciò significa che su una pensione ipotizzata di 1.200 euro, viene pignorata una somma di 102.05 euro, rimanendo invece nella piena disponibilità del debitore un importo pari a 1.200 - 102,05 = 1097.05 euro.
Va comunque ricordato che, se il pensionato ha più debiti di diversa specie ( ad es. un debito di natura alimentare e uno nei confronti di una banca ), in questo caso i relativi pignoramenti potranno concorrere fino alla metà della somma eccedente il minimo vitale.
Nel nostro esempio, quindi, la presenza di debiti di diversa specie renderà pignorabile un importo pari a 510,26 / 2 = 255,13 euro.
Qualora il creditore pignorante fosse l'ente di riscossione incaricato dall'Agenzia delle Entrate, il pignoramento incontra dei limiti diversi, secondo la seguente tabella:
•per le pensioni di importo fino a 2.500 euro, la quota pignorabile è pari a un decimo dell'importo eccedente il minimo vitale;
•per le pensioni di importo tra 2.500 e 5.000 euro, la quota pignorabile è pari a un settimo dell'importo eccedente il minimo vitale;
•per le pensioni di importo superiore ai 5.000 euro, la quota pignorabile è pari a un quinto dell'importo eccedente il minimo vitale.
Infine, è opportuno evidenziare che i riferimenti indicati riguardano i pignoramenti notificati direttamente all'Inps e quelli notificati alla banca, quando la pensione venga accreditata direttamente su apposito conto e l'accredito sia successivo al pignoramento.
Qualora, invece, il pignoramento sia stato notificato alla banca e riguardi somme già accreditate sull'apposito conto, il limite di aggredibilità è individuato dall'ottavo comma dell' art. 545 c.p.c.
Tale norma dispone che, in questo caso, le somme accreditate a titolo di pensione possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale: 1.379,49 euro
6 Febbraio 2020 Claudio Testuzza
© RIPRODUZIONE RISERVATA