Dal governo

Manovra 2018, ricercatori Irccs e Izs verso la stabilizzazione

di Stefano Simonetti

Un lungo emendamento alla legge di bilancio per il 2018 è intervenuto sulla annosa questione dei precari della ricerca sanitaria. I commi da 422 a 434 hanno, infatti, delineato un percorso – per quanto lungo e tortuoso – che è stato definito “piramide dei ricercatori” e potrebbe essere la soluzione per centinaia di ricercatori precari. Va innanzitutto segnalato che la norma non riguarda gli enti di ricerca bensì soltanto quelli che si occupano di ricerca sanitaria, cioè gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS). I primi sono ospedali di eccellenza che svolgono, oltre all'assistenza, la fondamentale funzione di ricerca clinica. Sono attualmente presenti sul territorio nazionale 49 IRCCS, di cui 21 pubblici e 28 privati. Gli IZS assicurano la sorveglianza epidemiologica e la ricerca sperimentale nel campo dell'alimentazione, sono 10 in tutto con valenza territoriale sovraregionale. Riguardo al personale dipendente da questi Istituti, si contano più di 25.000 operatori (21.924 i primi e 3.256 i secondi) e rientrano nel novero delle aziende, enti e amministrazioni che compongono il comparto del Servizio sanitario nazionale. La criticità legata ad un precariato storico deriva soprattutto dal fatto che le forme di finanziamento degli Istituti hanno avuto spesso caratteristiche non strutturali e contingenti con la conseguenza che – nell'incertezza del consolidamento delle risorse finanziarie – l'unica modalità di assunzione del personale è stata spesso quella non a tempo indeterminato.

Prima di analizzare le disposizioni della legge di bilancio, non si può non sottolineare la singolare circostanza che un intervento normativo così corposo e atteso da tempo è stato attuato l'ultimo giorno utile prima del voto di fiducia mentre solo sei mesi fa quando il decreto delegato 75 ha apportato molte modifiche al rapporto di lavoro de dipendenti pubblici, le problematiche degli IRCCS e degli IZS sono state del tutto ignorate se non per un accenno puramente formale nell'art. 22, comma 10. La soluzione adottata dal Parlamento non realizzerà certamente la stabilizzazione dei precari e rinvia tutto a tempi biblici: ma è pur sempre qualcosa rispetto al nulla del passato.

Venendo al merito dei 13 commi, questa “Piramide dei ricercatori” dovrebbe permettere la stabilizzazione dei precari degli Istituti sopra richiamati – ma solo di quelli di diritto pubblico - mediante un percorso a tappe. In estrema sintesi: un contratto a tempo determinato per ricercatori e per le figure professionali di supporto della ricerca della durata di 5 anni rinnovabili una sola volta per altri 5 e successivo, possibile passaggio a tempo indeterminato. Contemporaneamente sono prorogati i contratti in essere e vengono stanziati 19 mln per 2018, 50 mln per il 2019 e 70 mln per il 2020 e 90 mln per 2021. Entrando maggiormente nel dettaglio possiamo segnalare l'istituzione del ruolo non dirigenziale dei ricercatori (comma 422) la cui disciplina è demandata ad una apposita sezione del contratto collettivo che, però, non sarà sicuramente quello di imminente sottoscrizione (comma 423). Nel frattempo potranno essere attivati contratti a tempo determinato nel limite del 20% - portato a 30% dal 2019 - di tutte le risorse destinate alla ricerca; come finanziamento aggiuntivo vengono stanziati gli importi sopra ricordati (comma 424). I requisiti, i titoli e le procedure per l'assunzione di questi “ricercatori” saranno stabiliti con DPCM da emanare entro il 30 giugno prossimo, previo Accordo in Conferenza Stato/Regioni (comma 425). Regioni che non perdono tempo dato che il Comitato di settore Regioni-Sanità ha già approvato l’atto di indirizzo in attuazione delle disposizioni della Legge di Bilancio.

Si ricorda a tale proposito che l'Accordo è lo strumento più forte previsto per regolamentare i rapporti tra lo Stato e le Regioni, visto che è obbligatoria l'unanimità. I commi 426 e 427 disciplinano le modalità di assunzione e di valutazione dei vincitori delle procedure concorsuali. Tra i soggetti da assumere ci saranno anche quelli addetti alle “attività di supporto alla ricerca sanitaria”, quali informatici o amministrativi. Rispetto alla valutazione di idoneità, le modalità, le condizioni e i criteri saranno stabiliti con un decreto del Ministro della Salute di concerto con la Funzione pubblica. Sarà possibile la mobilità tra Istituti (“cessione del contratto”) ed è una novità assoluta perché la mobilità ha sempre riguardato solo il personale a tempo indeterminato. Sempre nel comma 427 è previsto che dopo tre valutazioni annuali negative si risolve il contratto di lavoro. L'ipotesi appare del tutto sproporzionata sia per l'estrema tolleranza incompatibile con un contratto a termine sia perché per le finalità e l'eccezionalità dell'operazione si dovrebbe esigere il massimo rigore.

I contratti sono di durata quinquennale con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni. In disparte alla plateale e contraddittoria irrealtà di un precariato decennale, si ha ragione di temere che la previsione contrasti apertamente con la normativa europea, per cui il rischio è quello di generare una contenzioso aspro e lunghissimo. Il comma 434 sancisce che tali contratti non sono soggetti al vincolo di cui all'art. 9, comma 28 della legge 122/2010, cioè il tetto del 50% della spesa del 2009. Soltanto dopo i 10 anni di contratto gli Istituti potranno trasformare il rapporto a tempo indeterminato (comma 428). I commi 429 e 430 prevedono che nell'ambito delle risorse disponibili possano essere fatti rientrare ricercatori dall'estero e, altresì, che possano essere chiamati soggetti residenti all'estero. Infine, il comma 431 ipotizza una procedura particolare di riserva per i titolari di rapporto flessibile in servizio al 31 dicembre 2017 da almeno tre anni e il comma 432 ammette la proroga delle co.co.co. e dei contratti d'opera in essere al 31 dicembre 2017, senza peraltro specificare fino a quando potranno essere trattenuti.

Insomma, aldilà dei tempi biblici che conferiscono pochissima credibilità alla stabilizzazione, si devono attendere un DPCM, un Accordo in Stato/Regioni, un DM e un contratto collettivo per realizzare una operazione che, in ogni caso, scontenterà tutti coloro che si aspettavano il collocamento nella dirigenza.


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