Dal governo
Concorrenza, le novità in vigore da domani. Farmacie: scatta l’ora X delle società di capitale
di Lucilla Vazza
Da domani 29 agosto la legge 124/2017 sulla concorrenza entra in vigore. Una legge che ha “tribolato” per oltre due anni in Parlamento, in un andirivieni istituzionale che sembrava non dovesse mai avere fine.
Il provvedimento è composto di un unico articolo ripartito in 192 commi e prevede l'operatività immediata di alcune delle norme, ma ne demanda moltissime a 90 giorni, spingendosi in alcuni casi oltre l'anno. Assicurazioni, energia, servizi professionali, farmacie, credito, trasporti: l’obiettivo era andare verso una maggiore apertura dei mercati e una più ampia concorrenza, individuando nel contempo un sistema di garanzie e tutela per i consumatori e utenti.
Cosa cambia per le farmacie
Per quanto riguarda la sanità, la norma “top”, quella che con tutta probabilità è destinata a cambiare il mondo delle farmacie come l’abbiamo conosciuto finora riguarda l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata. Via il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo a un’identica società. Di questo ingresso rivoluzionario e di tutte le possibilità e polemiche che suscita abbiamo dato conto a lungo e nel dettaglio su questa testata, nel corso di queste due lunghissime stagioni parlamentari.
Dettagli
Un ingresso del grande capitale nel settore della farmacia con un tetto massimo del 20% nella medesima regione o provincia autonoma. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida .
I farmaci di Fascia C continuano a essere venduti solo in farmacia.
La legge sopprime i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie e si consente che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista anche non sia socio.
Il testo fissa anche dei paletti sulle incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica. Confermato il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco.
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