Dal governo
Procreazione assistita: in Gazzetta il regolamento sul consenso informato
di Lucilla Vazza
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Il regolamento sul consenso informato in materia di procreazione medicalmente assistita pubblicato sulla Gazzetta di venerdì aggiunge un altro tassello alla normativa generale (legge 40 del 2004) e sostituisce le regole precedenti che risalivano a 13 anni fa. Chi vuole diventare genitore deve avere ben chiaro il quadro dei diritti e dei doveri che implica l'accesso alle tecniche procreative.
Per questo, il testo entra nel dettaglio sulla volontà di chi si sottopone a questi trattamenti per riuscire ad avere un figlio e definisce non solo le modalità per esprimere il consenso, ma rappresenta un vero e proprio excursus nelle pieghe della Pma dal punto di vista scientifico ed etico.
Non a caso è servito un decreto interministeriale che ha impegnato il dicastero della Salute e quello della Giustizia. In un intreccio che mette in luce una vicenda complessa non solo e non tanto per le conseguenze giuridiche che riguardano i futuri genitori e il nascituro, ma per le implicanze bioetiche conseguenti all'applicazione delle tecniche. Si tratta insomma di un provvedimento che va oltre i tecnicismi su privacy e consenso, e rappresenta delle vere e proprie linee guida sulla materia. Tra le righe c'è tutta la complessità di una vicenda che va oltre la scienza e il diritto. I futuri genitori dovranno avere ben chiari i confini etici, le complessità giuridiche che coinvolgono anche il diritto di famiglia, senza mai dimenticare le implicazioni medico-scientifiche e dunque, le conseguenze sulla salute che la Pma comporta.
Nel decreto ci sono anche i paletti entro cui bisogna muoversi per la crioconservazione dei gameti maschili e femminili.
Allegati al provvedimento i due moduli sul consenso informato. Uno, più lungo e articolato, destinato al paziente che richiede i trattamenti e il secondo che dovrà essere adottato da ogni centro autorizzato a effettuare la procreazione assistita, dove si certificherà l'acquisizione del consenso dell'interessato.
Il rispetto della riservatezza dei dati personali e di salute è ovviamente il principio assoluto che permea il testo, ma si sottolinea una sorta di eccezione che si applica nei casi di fecondazione eterologa.
In questo caso ogni centro è tenuto a comunicare, con modalità informatiche idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori, i dati al Centro nazionale trapianti per la tenuta del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di Pma di tipo eterologo, e questo per garantire la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa. In tutti gli altri casi, si chiarisce nel testo «i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione».
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