Dal governo
Manovra 2017, scatta lo sconto Ires
di Roberto Caselli
A pochi giorni dall’approvazione del decreto fiscale collegato (commentato nel numero 46 de «Il Sole-24 Ore Sanità del 13 dicembre) la legge di Bilancio è passata anche al Senato con lo stesso testo modificato dalla Camera.
Rispetto al testo varato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 ottobre non si registrano modifiche di rilievo che possano interessare le Aziende del Sistema sanitario nazionale. La novità più significativa che decorre dal 1° gennaio 2017 resta una misura varata con la legge di stabilità dello scorso anno: la riduzione dell’aliquota ordinaria Ires dal 27,5 per cento al 24 per cento, ridotta alla metà per le Aziende ospedaliere e per gli Irccs (non per le aziende territoriali).
Interventi di efficientamento energetico (articolo 1, comma 2). Sono nuovamente prorogati, fino alla fine del 2017, gli incentivi disposti la prima volta dalla Finanziaria 2007 (commi da 344 a 347, 353, 358 e 359 articolo unico).
La detrazione del 65% prevista dal decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 resterà invariata. le Aziende del Ssn, in quanto soggetti Ires, potranno usufruire di queste misure.
Le misure antisismiche (articolo 1, comma 2). Oltre alla conferma delle detrazioni ordinarie (50% per il 2017 e 36% dal 2018) per ogni tipo di immobile, anche nelle zone 4 (cioè quelle a rischio sismico meno elevato), si aggiunge la possibilità di usufruire, per unità immobiliari ed edifici produttivi nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per le spese sostenute fino a tutto il 2021, di una detrazione crescente in funzione dei miglioramenti antisismici effettuati.
Si comincia con una detrazione del 50% riconosciuto senza condizione alcuna, si sale poi al 70% se si migliora di una classe di rischio e si arriva all’80% se si scalano due classi di rischio.
Viene inoltre incrementato il tetto di spesa per ogni edificio interessato dagli interventi, che passa da euro 96.000 una tantum a euro 96.000 per ogni anno, mentre il recupero fiscale avverrà non più in dieci anni, ma in cinque.
La circolare n. 29 del 18 settembre 2013 precisa, a proposito degli interventi antisismici che «per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali».
Gli edifici ospedalieri sono pertanto compresi e l’aumento del tetto di spesa comporta un maggior interesse delle Aziende del Ssn a questi incentivi.
Per ogni dettaglio occorrerà comunque attendere il Dm di prossima emanazione, che dovrà definire le classi di rischio sismico.
Quote ammortamento sui nuovi investimenti in beni produttivi (articolo 1, comma 8). Viene prorogato, fino al 30 giugno 2018, per tutti gli investimenti in nuovi beni produttivi, un ammortamento su un importo pari al 140% del valore. a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Questa misura riguarderà solo la sfera commerciale non sanitaria. Ne consegue che saranno pochi i casi in cui sarà possibile usufruirne. Un esempio è dato dagli acquisti per l’arredamento e le attrezzature dei reparti dedicati al maggior comfort alberghiero.
L’ammortamento maggiorato del 40 per cento non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il decreto delle Finanze del 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
Affrancamento plusvalenze terreni e partecipazioni (articolo 1, commi 554-564). Sono riaperti i termini per l’affrancamento delle plusvalenze di terreni e di partecipazioni, confermando la normativa contenuta nella Finanziaria del 2003 (legge 24 dicembre 2002, n. 282, articolo 2, comma 2).
La norma era stata varata, la prima volta, con la Finanziaria 2002 (articolo 7, comma 1) e con numerosi provvedimenti i termini erano stati prorogati più volte.
La norma consentirà anche agli enti non commerciali , ivi comprese le Aziende del Ssn, l’affrancamento (vale a dire la sterilizzazione fiscale) delle eventuali plusvalenze maturate, sui terreni edificabili e sui terreni agricoli, posseduti alla data del 1° gennaio 2017 che non rientrano fra i beni utilizzati nella sfera commerciale.
L’affrancamento si potrà realizzare, con il pagamento, entro il 30 giugno 2017 di un’imposta sostitutiva dell’8% sul valore di mercato al 1° gennaio 2017, desunto da una perizia giurata redatta, entro lo stesso termine, da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili e dai periti camerali.
L’importo sarà rateizzabile in due o tre esercizi.
Iva (articolo 1, comma 631). L’aumento dell’Iva e delle accise, previsto come clausola di salvaguardia dalle passate leggi di stabilità, non viene abolito, ma slitta al 2018.
Si si introduce però un ulteriore aumento dell’Iva di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento), qualora nel 2018 no
© RIPRODUZIONE RISERVATA