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Concorso straordinario per le farmacie, le Regioni chiedono una proroga per le graduatorie e norme certe sul punteggio «rurale»

di Ro. M.

La validità della graduatoria del concorso straordinario per sedi farmaceutiche dovrebbe passare da due a sei anni e si dovrebbe porre fine alle ambiguità giurisprudenziali sulla normativa relativa all’attribuzione del punteggio “rurali”, che nei concorsi per l’assegnazione delle nuove sedi prevede un punteggio aggiuntivo in favore farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori. Sono le novità previste in due proposte emendative che la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha approvato all'unanimità. Le proposte verranno trasmesse al ministero della Salute per essere recepite in un primo provvedimento utile.

La validità delle graduatorie passa da due a sei anni
All'art. 11, comma 6, del Dl 1/12 sulle liberalizzazioni le Regioni propongono di sopprimere le parole “valida per due anni dalla data della sua pubblicazione” e dopo le parole “deve essere utilizzata” di aggiungere le parole “per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario”.

Il Dl prevede che la graduatoria del concorso straordinario per sedi farmaceutiche sia valida per due anni dalla data di pubblicazione. «Tuttavia, l'attuale decorrenza dei termini di validità della graduatoria - spiega la relazione della Commssione Salute - vanifica di fatto l'esito del concorso straordinario stesso; ciò principalmente in considerazione dei ricorsi avverso le graduatorie presentati nei diversi gradi di giudizio, che non consentono di procedere con l'interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria. Il rischio assolutamente reale è quello di assegnare, nella migliore dell'ipotesi, solo un numero esiguo di sedi, pregiudicando le aspettative dei candidati e sottraendo, nel contempo, al cittadino la possibilità di usufruire di un servizio farmaceutico più efficiente».

Il problema è infatti che lo «scorrimento della graduatoria, così come concepito, richiede l'attivazione di più interpelli nel tempo e, alla luce degli sviluppi pratici, due anni sono sostanzialmente insufficienti». Da qui la rihiesta di proroga: « Si ritiene che la tempistica proposta - spiegano le Regioni - possa da una parte ovviare ai freni derivanti dai procedimenti giurisdizionali in corso e dall'altro consentire nel tempo l'effettuazione di più interpelli».

Più chiarezza sul punteggio «rurali»
Riguardo il punteggio aggiuntivo riguardante i professionisti che hanno esercitato l'attività in sedi disagiate, le Regioni sottolineano che «nonostante la chiarezza del testo normativo - si legge nella relazione della Commissione Salute - della sua ratio, oltre che, come più volte ribadito, della prassi consolidata circa la sua applicazione su tutto il territorio nazionale, sulla scorta di un isolato precedente giurisprudenziale (reso, peraltro, in un giudizio a cui sono rimaste estranee le amministrazioni statali, titolari del potere di disciplinare le linee generali del concorso per sedi farmaceutiche), numerosi partecipanti ai concorsi straordinari in atto o da poco conclusi, hanno presentato istanze di revisione in autotutela o ricorsi avverso i provvedimenti di approvazione della graduatoria, prospettando la tesi interpretativa secondo cui il punteggio aggiuntivo consentirebbe di sfondare il tetto dei 35 punti per il servizio e quindi anche il superamento dei 50 punti complessivi».

Per questa ragione è opportuno «adottare una norma di legge di interpretazione autentica che confermi, in modo esplicito e incontrovertibile, l'unica lettura ermeneutica compatibile con la finalità perseguita dalla disciplina vigente e con il suo dettato testuale. Ciò al fine di scongiurare, in futuro, l'apertura di dispendiosi procedimenti giurisdizionali in occasione di concorsi unici ordinari per titoli ed esami indetti ai sensi della L. n. 326/2003 e, nell'immediato, l'ingiustificato procrastinarsi della conclusione dei concorsi straordinari nelle singole Regioni».



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