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Irpef: è possibile detrarre le spese per mesoterapia e ozonoterapia. No all’haloterapia

di Alberto Santi

Puntualmente, come ogni anno, giungono i chiarimenti a raffica dell’Agenzia delle entrate in vista delle prossime dichiarazioni dei redditi. Nella Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, infatti, le Entrate hanno fornito una serie di istruzioni operative in risposta ai quesiti formulati dal Coordinamento nazionale dei Centri di assistenza fiscale in materia di Irpef.

Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e haloterapia
Con la risposta al primo quesito viene fatta chiarezza sulla spettanza della detrazione fiscale per le spese sostenute a fronte di attività di cura alla persona, che non godono di riconoscimento formale da parte del ministero della Salute.
L’Agenzia ha ricordato che, con riferimento alle prestazioni resa dal chiropratico, figura che non ha ancora trovato pieno riconoscimento legale, la detrazione è stata ammessa dalla Circolare n. 17 del 2006. In tale documento, si è chiarito che anche le prestazioni di chiroprassi danno diritto alla detrazione fiscale, purché eseguite dietro prescrizione medica e nell'ambito di centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. La documentazione necessaria, in tal caso, è costituita dalla fattura del centro specialistico, oltre che dalla prescrizione medica.
Analogamente, conclude oggi la Circolare in rassegna, si deve ritenere che danno diritto al beneficio fiscale anche le spese per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, in quanto riconducibili a procedure e pratiche sanitarie. La condizione è sempre quella per cui gli stessi devono essere effettuati da personale medico o abilitato in materia sanitaria e che vi sia una prescrizione medica che dimostri il collegamento fra la prestazione di cura ed una patologia.
Viceversa, per le cosiddette grotte di sale, la risposta è allo stato negativa, in attesa che sulla relativa ascrivibilità ad una procedura sanitaria si pronunci il Ministero della Salute.

Spese per pedagogista
Semaforo rosso anche per la detraibilità delle spese sostenute a fronte delle prestazioni svolte dai pedagogisti.
Il motivo risiede nel fatto che il pedagogista, secondo quanto affermato dal Ministero della Salute interpellato al riguardo dalle Entrate, è un professionista che opera nel campo dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali. Non anche nel settore sanitario in senso proprio.
In ciò, per quanto riferito dalla Circolare, differisce dall'educatore professionale, la cui figura è inclusa tra le professioni sanitarie riabilitative e le cui prestazioni sono invece qualificate per dare diritto al beneficio fiscale, come già precisato con la Circolare n. 19/E del 2012.

Riconoscimento dello status di sordo – Da ultimo, per quanto qui si intende segnalare, un chiarimento in merito all'identificazione della normativa rilevante al fine del riconoscimento dello status di sordo, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
Il dubbio nasce dal riferimento a due distinte normative, effettuato rispettivamente dall'art. 15, comma 1, lett. c-ter), del Testo unico, in materia di detrazione Irpef per le spese relative ai servizi di interpretariato e dalla Circolare n. 72 del 2001, in materia di sconti fiscali per l'acquisto di veicoli.
La questione viene adesso definitivamente risolta con l'ausilio dell'Inps che, competete in tema di invalidità, ha precisato come la norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo deve rinvenirsi nella Legge n. 381 del 1970. È quindi a quest'ultima disposizione che occorre riguardare per individuare i soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali.


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