Dal governo
Assegni di cura fuori dall’Isee
di Maurizio Bonazzi
Assegni di cura fuori dall’Isee. Lo chiarisce l’Inps con una delle risposte fornite ai quesiti raccolti dai Caf e contenute in un documento riepilogativo pubblicato sul sito internet dell’istituto.
Aiuti ai disabili. L’istituto di previdenza ha infatti precisato (con la faq FC4_2) che non costituiscono trattamenti, e non devono perciò essere indicati nella dichiarazione Isee, le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. In modo analogo non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di beni e/o servizi. L’Inps, per esempio, precisa che non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficiente ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre, però, che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute. Parimenti non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario e non va quindi indicato nella Dsu il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni. Si tratta di una risposta che, seppur limitatamente ai proventi connessi a una rendicontazione, si adegua alla censura mossa dal Tar del Lazio nei confronti dell’articolo 4, comma 2, lettera f) del Dpcm 159/2013 che ha normato il nuovo Isee. Il tribunale ha ritenuto illegittimo il decreto nella parte in cui include tra i redditi validi ai fini dell’indicatore i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati alle persone disabili per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla loro condizione.
Studenti e stranieri. Mano tesa dell’istituto previdenziale anche nei confronti di chi è sposato con un coniuge avente cittadinanza straniera e domiciliato all'estero. Ebbene, il coniuge di nazionalità e residenza estera non andrà indicato nella Dsu in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all’Aire, e i suoi redditi e il suo patrimonio risulteranno irrilevanti ai fini dell’Isee. Analogamente si dovrà comportare lo studente universitario con genitori stranieri non residenti. A proposito di studenti universitari la faq MB2_5 precisa che le borse di studio devono essere indicate nella Dsu presentata per il diritto allo studio ma, nel calcolo dell’Isee l’ente erogatore dovrà escludere il reddito inserito a tale titolo. In attesa di indicazioni del Miur, l’Inps precisa poi che, per la compilazione della Dsu per le prestazioni universitarie, occorre attenersi alle indicazioni rinvenibili dall’articolo 8 del Dpcm 159/2013 e dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione, e ciò a prescindere dalle diverse e contrarie indicazioni provenienti dalle varie università (faq MB2_3).
Voucher e genitoriseparati. Particolare attenzione andrà posta da coloro che hanno percepito compensi derivanti da prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di redditi esenti da Irpef ma che, precisa la faq FC_4, non rientrando tra i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall’Inps, devono essere indicati nel modulo FC1 – quadro FC4 tra i redditi esenti da imposta. Rispetto poi ai genitori separati o divorziati, l’istituto ha chiarito che i redditi del genitore non convivente non concorrono a determinare l’Isee del richiedente la prestazione agevolata per i minori. Ciò in quanto l’articolo 7 del Dpcm 159/2013 ha per destinatari solo i genitori non coniugati e non conviventi tra loro.
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