Dal Governo
Pagamenti e referti on line: in Gazzetta le regole per le aziende sanitarie
Da novembre 2015 i referti medici e i relativi pagamenti da parte dei cittadini viaggeranno on line. A stabilirlo è il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.
Il provvedimento prevede la consegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, compreso il fascicolo sanitario elettronico, dei referti medici e il pagamento on line delle prestazioni erogate dal Ssn. Tranne però le analisi genetiche. Mentre per gli accertamenti sull'Hiv valgono sempre le regole della legge 135/1990 che prevedono «ogni misura o accorgimento per la tutela dei diritti della persona e della sua dignità» da parte degli operatori sanitari o di chiunque altro venga a conoscenza di un caso di Aids.
Le modalità di consegna
Cinque le modialità di consegna possibili dei referti: a) fascicolo sanitario elettronico (Fse); b) web; c) posta elettronica; d) posta elettronica certificata anche presso il domicilio digitale del cittadino; e) supporto elettronico.
La prima applicazione
La fase di applicazione del Dpcm durerà non oltre 24 mesi e in questo periodo l'azienda sanitaria dovrà rendere comunque disponibili in modalità digitale i referti, o le loro copie informatiche, relativi alle prestazioni di laboratorio, di microbiologia e di radiologia.
Il consenso informato
Le modalità di consegna le deciderà il cittadino interessato che dovrà anche dare il suo consenso informato al trattamento dei dati personali per i servizi di refertazione online. E in questo senso l'azienda sanitaria titolare del trattamento deve fornire un'informativa precisa sulle caratteristiche dell'offerta digitale della consegna, acquisire, appunto, il consenso al trattamento dei dati anche sanitari e consentirne la revoca del consenso in qualsiasi momento.
Pagamenti on line
Per i pagamenti on line valgono le regole previste dal Codice dell'amministrazione digitale e per consetire di utilizzare in modo completo il servizio le aziende sanitarie devono adottare procedure telematiche per il controllo delle esenzioni per patologia o per reddito.
La soddisfazione dei cittadini
Sempre in base alle regole del Codice dell'amministrazione digitale le aziende dovranno essere in grado anche di mettere in pista meccanismi per rilevare la soddisfazione dei cittadini per il servizio.
Le copie cartacee
Il cittadino avrà comunque sempre il diritto di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto digitale e del reperto digitale «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». E l'interessato può anche chiedere che la copia analogica del referto digitale e lo stesso reperto digitale, abbiano un contrassegno generato elettronicamente, che li identifichi «in maniera univoca» su tutto il territorio nazionale.
Consegna web
Il servizio deve offrire all'interessato la possibilità di collegarsi al sito Internet della azienda sanitaria per visualizzare online il referto digitale e effettuare una copia locale (download). L'allegato al Dpcm detta in questo senso le cautele e le regole di sicurezza che l'azienda sanitaria deve adottare.
Posta elettronica
Il servizio offre all'interessato la possibilità di ricevere il referto digitale, o una sua copia informatica, alla casella di posta elettronica che lui stesso indicherà. Anche in questo caso il Dpcm indica regole e cautele da parte dell'azienda.
Posta elettronica certificata
Stesso discorso che per la posta elettronica ordinaria, ma la consegna avverrà alla casella di posta elettronica certificata del paziante o al suo domicilio digitale.
I servizi aggiuntivi
L'azienda sanitaria potrà anche disporre una serie di servizi aggiuntivi per il cittadino. Tra questi i servizi di notifica, grazie ai quali l'interessato sarà avvisato tempestivamente della disponibilità del referto oltre che tramite posta elettronica, anche con l'uso si sms e il servizio di inoltro dei referti digitali a un medico indicato dal cittadino.