Aziende e regioni

L’Intelligenza artificiale targata Ue e le sue ricadute sulla sanità dalla robotica al fabbisogno di personale fino ai centri privati accreditati

di Ettore Jorio

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24 Esclusivo per Sanità24

Il Regolamento Ue 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (Ce) n. 300/2008, (Ue) n. 167/2013, (Ue) n. 168/2013, (Ue) 2018/858, (Ue) 2018/1139 e (Ue) 2019/2144 e le direttive 2014/90/Ue, (Ue) 2016/797 e (Ue) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale). Con la sua pubblicazione nella Guce del 12 luglio pratica un intervento correttivo e in un certo senso radicale della disciplina regolatoria da applicare nella promozione dello sviluppo e dell’adozione di sistemi sicuri e affidabili di intelligenza artificiale. Ma soprattutto nell’intento di garantire un elevato livello dei diritti fondamentali di tutti i cittadini dell’Unione Europea.
Il suo contenuto e le scadenze
Nella sintesi dei suoi 111 articoli e 13 allegati (tenuto conto dei 181 considerata), l’importante fonte giuridica Ue - ad efficacia erga omnes e pertanto di diretta ricaduta in tutti gli Stati membri che la compongono - introduce delle importanti novità. Lo fa in tema, ovviamente, di new entry dell’Intelligenza Artificiale. In quanto tale impositiva di obblighi a chi sviluppa, commercializza, utilizza e/o vi faccia, comunque, ricorso sistematico.
Siffatti obblighi afferiscono alla:
-valutazione dei rischi, tanto da imporre al soggetto operante attivamente nell’ambito l’entità dei rischi medesimi in proporzione alla loro ricaduta e al loro impatto, proprio per questo scanditi in quattro diverse categorie di sistemi bisognosi di maggiore cautela:
a) delle quattro, la più soggetta a rischi, tali da farli ritenere inaccettabili, è ritenuta assolutamente vietata;
b) quella ad alto rischio è invece soggetta a requisiti di esercizio stringenti, tra i quali l’ottenimento del giudizio di conformità a specifiche norme armonizzate nonché la sottoposizione a obblighi di vigilanza periodica da parte delle autorità competenti;
c) quella a rischio limitato soggetta ad obblighi di trasparenza nonché di libera consultabilità di tutte le informazioni di fornitura da parte dell’utenza tutta;
d) quella, infine, a rischio minimo, in quanto tale non soggetta ad alcun obbligo.
-trasparenza assoluta, confermativa della anzidetta categorizzazione, intendendo per tale la più completa fornitura delle informazioni sui sistemi in uso, rese in un linguaggio chiaro e accessibile, proprio per questo riguardanti la capacità di chi la propone ovvero la utilizza, le limitazioni dell’uso e i rischi potenziali;
-obbligatorietà della preventiva marcatura CE del sistema di IA;
-redazione di uno strumento regolamentativo nel quale scandire la rigorosità della raccolta dei dati necessari riguardanti l’utilizzo del sistema con l’obbligo di conservazione degli stessi, utili allo sviluppo e ad un migliore utilizzo del sistema IA.
Questo è quanto utile a schematizzare il Regolamento Ue che registrerà la sua completa scesa in campo dal 2 agosto 2027, con una fase intermedia scadente due anni prima (per la materie, tra le altre: dell’alfabetizzazione in materia di IA, delle pratiche vietate il 2 febbraio 2025; degli adempimenti nazionali relativi alla designazione delle autorità di notifica e degli organismi notificati, della classificazione dei modelli, della formazione della governance, dell’applicazione delle sanzioni, escluse quelle previste nell’art. 101 e, infine, della riservatezza il 2 agosto 2025).
L’obbligo di adeguamento e i necessari saperi
Da qui, una caduta differenziata che, a partire da 2 febbraio 2025, comporterà l’obbligo di adeguamento delle aziende che sviluppano, commercializzano, utilizzano sistemi di IA, con un conseguente e consistente impegno di risorse, economiche e di personale, garanti del possesso necessario delle competenze. Un ruolo fondamentale e primario dovrà essere svolto dai consulenti, in specie avvocati in possesso dei saperi di species, da dedicare all’attività di compliance dell’anzidetto Regolamento 1689/2024. Più precisamente, collaborando nella classificazione categoriale, nella redazione della documentazione tecnica necessaria, estimativa dei rischi e dei percorsi di ottenimento della conformità, nell’assistenza della previsione e nell’attuazione delle misure di sicurezza e protezione dei dati pretesi, nella rappresentazione delle aziende medesime nei rapporti con le Autorità preposte.
Una attività specifica che dovrà certamente essere svolta anche nella pubblica amministrazione di ogni ordine e grado, che dovranno anche provvedere alla formazione della burocrazia impegnata nella redazione degli atti amministrativi, per i dirigenti più specificatamente gestori e, in quanto tali, con efficacia verso terzi. Un dovere irrinunciabile che dovrà comportare per i decisori pubblici impegni di formazione specifica con le Università dei loro rispettivi territorio, tendenti soprattutto, vista la nuova tipologia di adempimenti, a superare ogni eventuale “inerzia” difensiva.
Le preventive rilevazioni dello status e le azioni di tutela
Immaginiamo quanto andrà a modificare il sistema erogativo sociosanitario con l’uso crescente della IA. La telemedicina e la robotica, oramai da tempo di casa nelle aziende sanitarie, andranno ad essere sempre più influenzati da sistemi di intelligenza artificiale, tanto da incidere sensibilmente nella erogazione dei Lea e dunque nelle politiche programmatiche pluriennali del welfare assistenziale. Tutto questo a cominciare dalla rilevazione del fabbisogno epidemiologico in base al quale pianificare i diversi interventi e le risorse necessarie da individuare annualmente nelle leggi di bilancio. Conseguentemente, nel programmare la migliore convivenza della tutela della salute resa attraverso sistemi di IA, si dovrà individuare il corretto fabbisogno triennale di personale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni.
L’impatto gravoso sugli erogatori privati accreditati
Allorquando i sistemi di IA andranno sempre di più a dominare nelle attività di diagnostica, di cura e di riabilitazione - così come quella di prevenzione riferita all’igiene dei luoghi di vita e lavoro, alla sicurezza alimentare e alla profilassi veterinaria - coinvolgenti l’erogazione accreditata privata, destinata a essere selezionata ovvero confermata secondo le nuove regole introdotte dalla legge 118/2022, si renderanno indispensabili alcuni seri adempimenti e ragionevoli pretese. I primi dovranno essere funzionali a trovare le soluzioni necessarie per la loro messa a terra attraverso l’acquisizione di una consulenza interdisciplinare, specie di quella legale e informatica. Quanto alle pretese, sarà fondamentale per le rispettive sostenibilità aziendali la rivalutazione delle retribuzioni prestazionali, sia se rese sotto forma di Drg che di tariffe, sulla base dei maggiori costi di “assistenza” e di resa del sistema IA. Al riguardo, la chirurgia robotica, alla quale si è ricorso senza capirne preventivamente i costi di esercizio e di manutenzione, docet e non poco, atteso che il costo globale di molte prestazioni, soprattutto chirurgiche, non sono affatto coperte dai corrispettivi resi per il tramite dei Drg. Con la conseguenza di sfasare il rendiconto del relativo centro di costo e responsabilità, incidente sensibilmente e negativamente sul bilancio aziendale.


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