Aziende e regioni
Manovra 2024/ Aziende Ssn: l’affrancamento delle plusvalenze di terreni e partecipazioni sarà possibile anche per quest'anno
di Roberto Caselli
24 Esclusivo per Sanità24
La manovra di bilancio appena approvata (Legge 213/2023, pubblicata nella GU del 30 dicembre 2023) non prevede, per le Aziende del Ssn, misure collegate alla riforma fiscale in corso di attuazione; d’altra parte la Legge delega non contiene alcuna apertura verso riduzioni della pressione fiscale a favore della sanità pubblica che, in questa fase di crisi, avrebbero potuto consentire qualche investimento in più, ad esempio per incrementare la dotazione del personale sanitario. Si veda in proposito le considerazioni espresse nel servizio "I 45 anni amari del Ssn tra articolo 32 disatteso e iniquità fiscale".
La Legge prevede comunque (art. 1, commi 52 e 53) l’ennesima, addirittura la ventunesima, riapertura dei termini per l’affrancamento delle plusvalenze di terreni e di partecipazioni, confermando in sostanza la normativa contenuta nella Finanziaria del 2003 ( Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2 comma 2. convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27).
La norma consentirà pertanto anche agli enti non commerciali, ivi comprese le Aziende del Ssn, l’affrancamento (vale a dire la sterilizzazione fiscale) delle eventuali plusvalenze maturate, sia sui terreni edificabili e su quelli con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2024, che non rientrano fra quelli utilizzati nella sfera commerciale.
Usufruiscono del possibile affrancamento anche le partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati in sistemi multilaterali di negoziazione).
L’affrancamento si potrà realizzare con il pagamento, entro il 30 giugno 2024 (ritornando cioè alle scadenze in vigore fino al 2022 ) di un’imposta sostitutiva sul valore di mercato al 1 gennaio 2024, desunto da una perizia giurata redatta, entro lo stesso termine del 30 giugno, da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili e dai periti camerali.
Esiste anche quest’anno, anche se di scarso interesse per le aziende del Ssn, la possibilità di affrancare anche le plusvalenze su titoli ( con riferimento all’art. 67 comma 1 lettere c) e c) bis del Tuir). In questo caso, può essere considerato, in luogo del costo o valore di acquisto, la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.
L’ aliquota dell’imposta sostituiva, uguale per ognuna delle fattispecie considerate , è stata confermata al 16 %. L’importo sarà rateizzabile in due o tre esercizi, a decorrere dal 30 giugno 2024 in rate annuali, di pari importo, con interessi al 3% sulle rate successive alla prima.
Le modalità per usufruire dell’affrancamento delle plusvalenze ( illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 4 agosto 2004 , n. 35/E, con riferimento alla proroga di cui alla Finanziaria 2004), interessante qualora un'azienda sia proprietaria di aree per le quali sia stata prevista la vendita in un futuro più o meno lontano, sono le stesse previste nei provvedimenti precedenti.
L’interesse ad avvalersi del beneficio era notevole quando l’aliquota dell’imposta sostitutiva del primo provvedimento era del 4% e si confrontava con l’aliquota Ires ordinaria del 36%, mentre è assai ridimensionato ora che l’aliquota è passata, dal 2023, al 16% a fronte di un'aliquota Ires ordinaria del 24% ; il risparmio di imposta rispetto al trattamento ordinario potrebbe non coprire neanche le spese della perizia; nel caso invece delle aziende ospedaliere, alle quali è riconosciuta l’aliquota agevolata del 12%, è da escludere del tutto l’interesse al provvedimento.
Il confronto, naturalmente, non dovrà essere effettuato solo fra le aliquote, ma soprattutto tenendo conto delle diverse basi imponibili.
Esempio: costo di acquisto 30, valore mercato 100, plusvalenza maturata 70.
Tassazione ordinaria 70x 24% = 16,80 Tassazione con affrancamento 100 x 16% = 16
Dopo 21 anni di continue riaperture del provvedimento ci si domanda quali siano le ragioni per perpetuare una misura che per sua natura aveva un senso solo se straordinaria.
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