Aziende e regioni

Manovra/ L'affrancamento delle plusvalenze di terreni e partecipazioni è possibile per le aziende del Ssn anche nel 2023

di Roberto Caselli

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La manovra di bilancio (Legge 197/2022, art.1 comma 109 ) prevede l’ennesima (cioè la ventesima) riapertura dei termini per l’affrancamento delle plusvalenze di terreni e di partecipazioni, confermando la normativa contenuta nella Finanziaria del 2003 ( Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2 comma 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27).
La norma consentirà anche agli enti non commerciali , ivi comprese le aziende del Ssn, l’affrancamento (vale a dire la sterilizzazione fiscale) delle eventuali plusvalenze maturate, sui terreni edificabili e sui terreni agricoli, posseduti alla data del 1 gennaio 2023, che non rientrano fra i beni utilizzati nella sfera commerciale.
Questa è l’unica norma che nella manovra di bilancio può riguardare, sia pure in casi limitatissimi, anche le aziende del Ssn e gli Enti del terzo settore, che restano escluse da ogni provvedimento di sostegno specifico per la crisi energetica e di riduzione del carico fiscale.
L’affrancamento si potrà realizzare, con il pagamento, entro il 15 novembre 2023 (non più entro il primo semestre come nelle precedenti riaperture) di un’imposta sostitutiva sul valore di mercato al 1 gennaio 2023, desunto da una perizia giurata redatta, entro lo stesso termine del 15 novembre, da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili e dai periti camerali.
La nuova aliquota dell’imposta sostituiva, uguale per i terreni e per le partecipazioni non qualificate è stata fissata al 16%, aumentandola cioè di circa il 45% rispetto al 2022 per i terreni (in precedenza 11%) e del 60% per le partecipazioni (in precedenza 10%).
L’importo sarà rateizzabile in due o tre esercizi, a decorrere dal 15 novembre 2023 in rate annuali, di pari importo, con interessi al 3% sulle rate successive alla prima.
Le modalità per usufruire di questa possibilità (illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 4 Agosto 2004 , n. 35/E, con riferimento alla proroga di cui alla Finanziaria 2004), interessante qualora un'azienda sia proprietaria di aree per le quali sia stata prevista la vendita in un futuro più o meno lontano, sono le stesse previste nei provvedimenti precedenti. L’interesse ad avvalersi del beneficio era notevole quando l’aliquota dell’imposta sostitutiva del primo provvedimento era del 4% e si confrontava con l’aliquota Ires ordinaria del 36%, mentre è ridimensionato ora che l’aliquota è passata al 16% contro un ‘aliquota Ires ordinaria del 24% ; il risparmio di imposta rispetto al trattamento ordinario potrebbe non coprire neanche le spese della perizia.
Dopo 20 anni di continue riaperture del provvedimento sarebbe giunto forse il momento di mandarlo in pensione.


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