Aziende e regioni

Ancora in merito alla riduzione dell’aliquota Ires per i presidi ospedalieri delle Asl

di Roberto Caselli

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24 Esclusivo per Sanità24

Con riferimento alservizio pubblicato il 30 maggio scorso , con cui demmo notizia del recepimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del più recente orientamento della Suprema Corte in merito all’aliquota applicabile sul reddito imponibile delle Aziende sanitarie locali, riteniamo utile integrare i primi suggerimenti forniti in merito alla Dichiarazione Enc 2022 e alle possibili dichiarazioni integrative per gli esercizi per i quali non opera la prescrizione degli accertamenti, anche per tener conto dei dubbi espressi da Monica Valentino e Alberto Santi nel servizio del 24 giugno .
Indubbiamente la Circolare n. 15/e del 17 maggio, pubblicata integralmente nel numero del 30 maggio, non brilla certo per chiarezza, come se temesse di smentire le motivazioni, a parere di chi scrive giuridicamente incomprensibili, in base alle quali, fino dalla Circolare n. 78/E del 3 ottobre 2002, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto l’esclusione, per le Asl, dell’aliquota ridotta, che prima della riforma sanitaria e della nascita del Servizio sanitario nazionale, era riconosciuta agli "enti ospedalieri".
Ciò nonostante, il riconoscimento della "meritevolezza" del beneficio al reddito dei Presidi ospedalieri risulta esplicito; questo significa che i redditi imponibili, che le Asl che riterranno di accettare la soluzione di compromesso che emerge dalle recenti sentenze della Cassazione e dalla Circolare di cui sopra, dovranno dividere in due parti (una soggetta all’aliquota ridotta e una ad aliquota piena) sono solo quelli catastali dei loro immobili.
Potrebbe essere opportuno, a parere di chi scrive, in base a un criterio di prudenza, trascurare i terreni (quadro A) ed elencare per primi, nel quadro B (fabbricati), gli immobili utilizzati in modo esclusivo, nei presidi ospedalieri, per le attività sanitarie di cura alla persona (decommercializzate ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera b) del Tuir 917/86) , a cominciare da quelli della categoria catastale B2 ( ospedali e poliambulatori), ed a seguire tutti gli altri. Non dovranno figurare nel quadro i fabbricati utilizzati in modo esclusivo per attività commerciali, oppure locati nell’ambito di un’attività gestita con modalità commerciali.
Sarà opportuno tenere a disposizione degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate delle distinte con l’elenco dettagliato degli immobili, con relativo indirizzo, classificazione catastale, modalità di utilizzo, nonché i collegamenti con il quadro B.
Il problema della divisione in due parti del reddito derivante da attività di natura commerciale dei Presidi di fatto non si pone, sia perché il risultato economico di questa sfera si presenta negativo nella quasi totalità dei casi , sia e soprattutto perché non è conseguito con attività di cura alla persona (sempre escluso da Ires, anche se conseguito con l’attività intramoenia dei medici), per cui è esclusa, per gli eventuali redditi del quadro RF (redditi di impresa in contabilità ordinaria) la riduzione di aliquota. Lo stesso si può affermare per i redditi diversi e per quelli di capitale.


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