Aziende e regioni
Mobilità sanitaria: ecco l’accordo interregionale per la compensazione
Dopo l’intesa preliminare dei presidente delle Regioni sui flussi finanziari, è stato delineato l’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità finanziaria.
Il documento, di circa 150 pagine, al fine di porre in essere una procedura uniforme, definisce in maniera univoca le prestazioni da porre in compensazione e che dovranno essere documentate tramite modelli riassuntivi e i dati analitici in formato elettronico delle prestazioni erogate.
Prestazioni in compensazione:
- Ricoveri ospedalieri e day hospital (flusso A)
- Medicina generale (flusso B)
- Specialistica ambulatoriale (flusso C)
- Farmaceutica (flusso D)
- Cure termali (flusso E)
- Somministrazione diretta di farmaci (flusso F)
- Trasporti con ambulanza ed elisoccorso (flusso G)
Vengono inoltre individuate le caratteristiche dei flussi informativi (tracciati record), stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione dei dati, delle contestazione e delle relative risposte.
Tutte le attività non elencate tra le prestazioni in compensazione e tutte le attività che
necessitano di autorizzazioni preventive (ad esempio i residui manicomiali, gli Hanseniani, i
disabili cronici, le dispensazioni di assistenza integrativa, ecc.) devono essere addebitate tramite fatturazione diretta.
Per eventuali errori formali successivamente riscontrati il gruppo tecnico dei referenti
potrà apportare all’unanimità le adeguate correzioni.
Il movimento totale della mobilità sanitaria interregionale vale nel 2015 4,1 miliardi, in lieve crescita rispetto ai 4 miliardi del 2014 e soprattutto rispetto ai 3,9 miliardi del 2013. E ora si punta a superare la dimensione squisitamente finanziaria che ha caratterizzato il tema negli ultimi anni per affrontare in maniera decisa l’appropriatezza dei flussi sanitari migratori, ponendo limiti alla produzione degli erogatori privati sin dal 2017.
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