Sanità24

  • 15 Gen 2016
  • L’insegna della farmacia non è pubblicità

    di Pietro Verna
  • L'insegna di una farmacia non svolge alcuna funzione promozionale ma assume una valenza informativa in favore dell'utenza e ciò giustifica la collocazione della stessa nel punto di congiunzione di due strade, affinché chi ne ignori l'esatta collocazione possa individuarla. È il principio enunciato dal Tar Lombardia - Milano, con la sentenza 9 dicembre 2015 n. 2600, che ha accolto il ricorso proposto dal titolare di una farmacia contro il Comune di Monza, a seguito della revoca dell'autorizzazione ad installare all'intersezione di due strade della cinta urbana l'insegna di esercizio (una croce verde luminosa bifacciale di dimensioni pari a metri 0,80 x 0,80). Revoca che il direttore del settore edilizio del Comune brianzolo aveva disposto all'indomani di un sopralluogo eseguito dalla polizia municipale, dal quale era emerso che la distanza dell'insegna dal punto d'intersezione tra le due strade era inferiore a quanto previsto dal «Piano generale impianti pubblicitari».
    Insegna di esercizio
    L'articolo 2-bis del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002 n. 75 definisce insegna di esercizio «la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 595 che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica».
    Lo stesso articolo prevede che il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Esenzione che è concessa anche nel caso in cui siano esposte più insegne (circolare ministero dell'Economia – Dipartimento per le politiche fiscali del 3 maggio 2002 n. 3/Dpf).
    La sentenza del Tar Lombardia
    La pronuncia in narrativa muove dall'articolo 51, comma 4, del Dpr 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento attuativo del codice della strada), a mente del quale il posizionamento di cartelli pubblicitari e di insegne deve avvenire ad almeno 30 metri dalle intersezioni, salvo che l'«insegna di esercizio» non rientri nella nozione di cui all'articolo 47, comma 1, del suddetto regolamento («si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie della stessa»). Disposizione, quest'ultima, a cui il Collegio ambrosiano “aggancia” la normativa regionale in materia di servizio farmaceutico di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 2000 n. 21 («le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione»), pervenendo alla conclusione che l'insegna in narrativa non è un impianto destinato alla pubblicità, ma una “pertinenza accessoria” ex articolo 47, comma 1, del regolamento attuativo del codice della strada. Di qui il rigetto della tesi della controricorrente, che aveva evocato la pronuncia del 12 febbraio 2008 n. 316 dello stesso Collegio ambrosiano, secondo cui «non costituisce insegna di esercizio, necessaria soltanto ai fini della normale attività aziendale, ma vero e proprio impianto pubblicitario, in grado di svolgere funzione promozionale dell'attività imprenditoriale e conseguentemente soggetto all'autorizzazione all'esposizione dei mezzi pubblicitari, il cartello che non sia collocato in prossimità dell'accesso all'impresa ma in altro luogo». Ciò in ragione del fatto che, in quella fattispecie, l'insegna, oltre a non essere soggetta alle peculiarità che connotano l'individuazione di un esercizio farmaceutico, era anche collocata ad alcuni chilometri dalla sede della società pubblicizzata. Mentre, nel caso di specie, l'insegna posizionata nel punto di intersezione di due strade è uno strumento necessario ai fini della normale attività dell'esercizio commerciale e che consente alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali (ex pluris, Consiglio di Stato n. 3782/2007). Senza considerare, infine, che la sola insegna posta in prossimità dell'ingresso della farmacia assicura la “visibilità” della stessa soltanto a coloro vi transitano di fronte, e non invece dagli utenti che percorrono le vie a essa adiacenti.