Lavoro e professione
Contratto comparto/ Gli 11 paragrafi che con la Sanità danno il via alla stagione contrattuale 2022-2024
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24
Mercoledì 20 marzo alle ore 15,30 si apre dunque ufficialmente la stagione contrattuale 2022-2024 e, come da impegno governativo, si comincia con la sanità. Si sono letti nei giorni scorsi commenti e illustrazioni dell’Atto di indirizzo del Comitato di settore datato 7 marzo. In questa sede non credo sia opportuno parlare di importi, sia perché secondo me non è significativo indicare aumenti medi pro capite, sia perché i numeri che sono stati forniti appaiono opinabili e soggetti a conguagli e recuperi.
I contenuti dell’Atto di indirizzo. Vediamo invece i contenuti sostanziali del documento che è composto da undici paragrafi. Il primo – titolato Premessa” – si può anche tralasciare per quanto è generico; peraltro si rileva una opportuna precisazione riguardo agli indirizzi non attuati rispetto all’Atto di indirizzo del precedente contratto. Il paragrafo 2 fornisce il “Quadro finanziario” che è ricognitivo delle risorse a disposizione e cita alcune norme legislative specificatamente finalizzate alla contrattazione. Il terzo si limita a confermare il “Sistema delle relazioni sindacali”. Molto più sostanziale appare il paragrafo 4 in quanto le “Condizioni di lavoro” assumeranno una importanza strategica nella trattativa, forse maggiore degli stessi aspetti economici. Per ottenere maggiore attrattività una delle possibili chiavi è dare maggiore flessibilità per conciliare i tempi di vita e di lavoro. Secondo il documento, si rende necessaria una specifica attenzione dedicata all’ampliamento degli istituti e delle soluzioni contrattuali volti a favorire flessibilità oraria, conciliando le esigenze delle persone, le esigenze organizzative ed i bisogni dell’utenza. Molti sono gli istituti che, in tale direzione, le Regioni portano all’attenzione dell’Aran: estensione delle ferie solidali, l’accesso alla mensa, sistema degli incarichi con particolare riguardo all’incarico base che dovrebbe avere una fascia ulteriore, il part time, la ricostituzione del rapporto che potrebbe essere più interessante se si mantenesse il medesimo trattamento economico maturato in precedenza. In ordine alla mensa, l’indicazione dell’Atto è quanto di più generico si possa immaginare e la questione del buono pasto ai turnisti credo non verrà nemmeno affrontata dal contratto, soprattutto per via di quel vincolo prescritto dal documento: “nell’ambito delle risorse disponibili dei bilanci” che, tradotto, vuol dire che il CCNL non finanzierà esplicitamente la clausola e, credibilmente, tutto rimarrà come prima con le aziende esposte ad un contenzioso diffusissimo.
Penso si possa senz’altro passare oltre alle richiamate attività di “mentoring, coaching, tutoring”. Il paragrafo 5 sul “Sistema indennitario” si limita ad indicare gli stanziamenti previsti dalle due ultime leggi di bilancio ma, nel contempo, afferma un principio del tutto ignorato nel Ccnl del 2022, cioè la differenziazione dell’indennità di pronto soccorso in relazione ai diversi profili. Molto interessante sembra il paragrafo 6 sulle “Prestazioni aggiuntive”, laddove la stessa indicazione regionale ammette la criticità dell’istituto. Nel momento stesso in cui si precisa che il contratto “dovrà procedere a declinare il quadro giuridico di riferimento”, si ammette espressamente che finora tale quadro giuridico non è mai esistito. Sono anni che affermo che le prestazioni aggiuntive sono un istituto fantasma e accolgo con soddisfazione personale l’obiettivo della loro regolazione. In fondo, non era poi così complicato: bastava mutuare dal Ccnl della dirigenza sanitaria condizioni, requisiti, importo, limiti. Per il “Rapporto di lavoro” di cui al paragrafo 7 si propone di rendere flessibile il ricorso alla pronta disponibilità esattamente come è stato fatto nel contratto della dirigenza sanitaria di due mesi fa. In questa parte del documento viene affrontata la questione della monetizzazione delle ferie non fruite alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Ue. In realtà, l’indirizzo non si riferisce alla fase della monetizzazione - rispetto alla quale non viene fornita alcuna indicazione – bensì al fatto che le ferie “vanno fatte” e il contratto deve ricercare strumenti per garantirne la fruizione e si suggerisce la sperimentazione delle ferie ad ore, l’estensione delle casistiche delle ferie solidali nonché la possibilità di utilizzare le ferie durante il preavviso (cosa quest’ultima già possibile con il consenso delle parti). Una cosa è però certa: che il nuovo contratto non potrà contenere una norma come il comma 11 dell’art. 49 perché sarebbe veramente una beffa continuare ad affermare cose che la giurisprudenza costantemente ribalta. Quasi per decenza si salta il paragrafo 8 sulla “Valorizzazione della valutazione” ma anche nella successiva sezione inerente alla “Formazione del personale” non si dice granchè di innovativo.
Nel paragrafo 10 è presente per l’ennesima volta una questione tuttora irrisolta. La stessa formulazione dell’indirizzo (“Si propone di valutare la previsione”) appare un capolavoro di contorsione e, con queste premesse, si rischia di ripetere lo scivolone del Ccnl del 2.11.2022. La questione è ben sintetizzata dalla dichiarazione congiunta n. 6 al contratto citato e finchè non sarà adottato il Dm che istituisce il super Oss – o come mai si chiamerà - il contratto non potrà fare niente. Piuttosto, a tale proposito, che fine hanno fatto le bozze dei decreti che sono circolate a marzo 2023 ? Del tutto corretta, al contrario, la previsione che il nuovo contratto potrà istituire ulteriori profili non sanitari o socio-sanitari. Dulcis in fundo, il paragrafo 11 tratta del “Welfare contrattuale” con le solite irrisolte problematiche: si fa cenno ai vantaggi fiscali che non esistono – e la cosa comincia ad essere quasi una provocazione – e si ribadisce che il finanziamento del welfare avviene esclusivamente con prelievi dal fondo della premialità.
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