Lavoro e professione
Professionisti senza cassa: un triennio di crescita per le aliquote Inps
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
Per il triennio 2021-2023, la legge di Bilancio per il 2021 ha istituito l'indennità straordinaria di continuità reddituale per coloro che esercitano, per professione abituale, attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, non iscritti ad altra Cassa previdenziale. Si tratta delle partite Iva senza Cassa soggette alla contribuzione previdenziale alla Gestione separata dell’Inps introdotta dal nostro regolamento previdenziale fin dal 1995 con la legge Dini ( L. 335/95 )
Il contributo dell’allora “ famoso” 10% per i Co.Co.Co. previsto inizialmente dalla norma si è via via accresciuto sino raggiungere importi similari a quelli versati all’assicurazione generale e superiori a quelli previsti dalle Casse previdenziali privatizzate dei professionisti con Albo.
L’aliquota rivolta ai professionisti con Cassa è ripartita per i 2/3 al committente e per un 1/3 a carico del professionista. Per quelli senza Cassa l’onere contributivo ricade tutto sul professionista. Con l’introduzione della cassa integrazione per i professionisti ( ISCRO ), il suo onere è stato trasferito, immediatamente, agli stessi contribuenti. L’ISCRO verrà erogata direttamente dall’INPS. Si tratta di un’indennità mensile compresa tra i 250 e gli 800 euro che resterà valida per un periodo di sei mesi è sarà attribuita per particolari riduzioni del reddito.
Dal 1° gennaio 2021 l’aliquota contributiva per i professionisti senza cassa è stata aumenta dello 0,26 %. Il 2021 si era aperto quindi con un aumento del costo del lavoro per le partite IVA non iscritte agli Ordini che dovevano versare alla gestione separata i contributi con l’aliquota al 25,98 % Aliquota che aveva infatti già raggiunto nel 2020 il ragguardevole importo del 25,72 %.
L’ aliquota è aumentata anche nel 2022, 26, 42 % e aumenterà anche, successivamente, nel 2023, raggiungendo il 27 per cento. Il nuovo contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo, con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi .
Dal 1 maggio 2022 i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, in possesso dei requisiti di reddito previsti, possono presentare le domande di ISCRO 2022. Da quella data è stata riaperta, infatti, la piattaforma sul portale www.inps.it che resterà operativa fino al 31 ottobre 2022. Va ricordato che l’accesso alla indennità di continuità reddituale ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021- 2023 , quindi coloro che hanno già fatto domanda e ottenuto la prestazione l'anno scorso non la possono richiedere nuovamente. Non possono accedere neppure coloro che dopo averla ottenuta siano decaduti dalla prestazione prima del termine ordinario di durata di sei mesi. Ricordiamo che l’intero aumento resta a carico dei professionisti che, in fattura, possono recuperare solamente il 4 % del contributo versato, a titolo di rivalsa. L’aumento non riguarda tutti gli iscritti alla gestione separata, c.d. lavoratori parasubordinati. In particolare, non interessa le co.co.co. che si distinguono in due categorie di soggetti con proprie aliquote di contribuzione: collaboratori privi di un’altra copertura previdenziale obbligatoria, né pensionati. Sono i così detti soggetti “ esclusivi ” o “ scoperti ”; collaboratori in possesso di un’altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati . Sono i così detti “ non esclusivi ” oppure “ coperti ” . Hanno accesso alla prestazione gli iscritti alla gestione separata INPS da almeno 4 anni , in regola con gli obblighi contributivi , non titolari di pensione e con reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente la domanda: inferiore al 50 % della media nei tre anni precedenti a quello precedente la domanda e non superiore a 8.145 euro nel 2021.
Attenzione: vanno considerati solo i redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo.
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