Dal governo
Previdenza: cambiano i coefficenti, pensioni più leggere dal 1° gennaio
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
Mentre in parlamento proseguono gli incontri e le votazioni sulla legge finanziaria per il prossimo anno, si mantiene sempre di attualità il tema delle pensioni. Nel merito si deve registrare, tanto per cambiare, una cattiva notizia : assegni pensionistici più leggeri dal 1° gennaio 2025 secondo quanto ha stabilito il decreto del ministero del Lavoro numero 436 sulla revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.
In soldoni, con l’anno nuovo – è bene specificare che non sono interessati i soggetti già pensionati, nonché coloro che accederanno alla pensione il 1° dicembre 2024 – i coefficienti di trasformazione eroderanno il montante contributivo per chi andrà in pensione. Il taglio si farà sentire, quindi, per chi lascerà il lavoro dal 1° gennaio 2025 grazie al meccanismo che adegua i criteri di calcolo dell’assegno ogni biennio sulla base delle aspettative di vita. L’aggiornamento tiene conto delle variazioni dell’aspettativa di vita della popolazione e influenzano direttamente l’importo della pensione calcolata con il sistema contributivo. Il sistema fu introdotto nel 1996 dalla Legge Dini, legge n. 335/95, con l’obiettivo di rivedere al ribasso il coefficiente di trasformazione, ossia quel parametro utilizzato per tradurre in importo di pensione l’ammontare dei contributi versati. E’ questo il settimo aggiornamento da quando la revisione è stata introdotta. Sei negativi, uno positivo. L’unica eccezione è stata, infatti, rappresentata dal biennio attualmente in corso ( 2023-2024 ), quando i coefficienti di trasformazione sono stati incrementati per effetto della riduzione delle speranze di vita causata dallo scoppio della pandemia. Così come l’età pensionabile, infatti, anche il coefficiente utilizzato per trasformare i contributi versati in pensione tiene conto delle aspettative di vita. Laddove queste dovessero aumentare sarebbe anche maggiore il periodo in cui si percepisce la pensione e per questo motivo, al fine di garantire sostenibilità al sistema previdenziale, viene riconosciuto, a parità di contributi, un assegno più basso. Viceversa, nel caso in cui le aspettative di vita dovessero scendere, allora i coefficienti di trasformazione sarebbero più convenienti, rendendo maggiormente favorevole l’accesso alla pensione in quello specifico biennio.
Ad aumentare è stata l’aspettativa di vita dopo i 65 anni, aumentata a 10,6 anni rispetto ai 10 anni del 2022. Tutte voci che da sole non sono state sufficienti per registrare un incremento dell’età pensionabile (rimandato al 2027) ma che invece sono bastate ad abbassare i coefficienti di trasformazione rendendo meno conveniente l’accesso alla pensione a partire dal prossimo anno. Ecco perché a chi soddisfa i requisiti per farlo già nel 2024 gli conviene di non rimandare questo momento, beneficiando del vantaggio assicurato dagli attuali coefficienti che garantiscono il miglior risultato possibile nella conversione dei contributi in pensione.
Il calcolo della pensione si rivela essere un argomento di grande importanza per coloro che si avvicinano all’età pensionabile. Sapere come viene determinato l’importo dell’assegno pensionistico e quali sono i fattori che lo influenzano, infatti, aiuta a pianificare al meglio il proprio futuro economico. I coefficienti di trasformazione sono dei parametri che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. In particolare convertono il montante contributivo accumulato dal lavoratore in una rendita pensionistica annua. In base a tale meccanismo di calcolo, infatti, l’importo finale deve essere condizionato da questi coefficienti che vengono applicati alla quota contributiva dell’assegno, rapportati all’età e rivalutati periodicamente a seconda delle aspettative di vita.
I coefficienti di trasformazione differiscono in base all’età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue il trattamento previdenziale, a partire dall’età di 57 anni fino ad arrivare a 70 anni. Maggiore è l’età di pensionamento, più alto è il coefficiente di trasformazione e di conseguenza l’importo della pensione. Per i trattamenti pensionistici a favore di soggetti con un’età inferiore a 57 anni, come ad esempio i beneficiari di un assegno di invalidità o pensione ai superstiti, si applica il coefficiente di trasformazione stabilito per i soggetti che hanno compiuto 57 anni. Ricordiamo che si utilizzano i coefficienti di trasformazione solamente per il calcolo dei trattamenti pensionistici che rientrano nel sistema contributivo. Sono soggetti a questo meccanismo i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l’assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo; i lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l’applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 ( se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ) oppure al 1° gennaio 1996; le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti o la cui pensione in forza di istituti di cumulo di periodi assicurativi è calcolata col contributivo.
Per effettuare il calcolo del trattamento pensionistico con il sistema contributivo bisogna seguire determinati passaggi. In particolare, occorre innanzitutto individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati. A seguire si devono: calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo : 33% per i dipendenti e quella vigente, anno per anno, per gli autonomi come da circolare Inps 29 gennaio 2016, n. 15 e per gli iscritti alla Gestione Separata che varia anche a seconda della situazione del contribuente come da circolare Inps 29 gennaio 2016, n. 13; determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) determinata dall’ISTAT; applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione. Nello stabilire il coefficiente da utilizzare bisogna, tener anche conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato. In particolare la legge prevede, per complicare ancora di più l’eventuale manovra di calcolo, che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.
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