Sentenze

Professioni: la Corte di Cassazione “blinda” l’iscrizione all’albo degli odontoiatri

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

Commette il reato di esercizio abusivo della professione il medico che esercita la professione di dentista senza essere iscritto all’albo degli odontoiatri. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 29662/2022) alla luce: (I) dell’art. 13 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge comunitaria 2002) che ha abrogato l’art. 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra) che consentiva ai medici in possesso della specializzazione in campo odontoiatrico di proseguire l'esercizio della professione di odontoiatra rimanendo iscritti all'albo dei medici- chirurghi, (II) del parere del Consiglio di Stato n. 2995/2004 secondo il quale i soggetti indicati dall’ art. 20 della medesima legge - inclusi “i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980”- possono esercitare l'attività di odontoiatri e conservare lo status di medici purché siano iscritti nell’albo degli odontoiatri.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Procura generale della Corte d’appello di Torino contro la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva assolto dal reato di cui all’art. 348 del codice penale un medico abilitato nel 1979 all’esercizio della professione di odontoiatra, a cui era stata contestata la mancata iscrizione nell’ albo degli odontoiatri. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione per l’“inoffensività” della condotta dell’imputato. Secondo il Collegio, l’omessa iscrizione nell’albo degli odontoiatri non avrebbe “creato alcun effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza” dell’Ordine dei medici- chirurghi ed odontoiatri dal momento che lo stesso ordine “sovrintende” alla tenuta di entrambi gli albi professionali e ad assicurare il rispetto del comune codice deontologico. Tesi che non ha colto nel segno. La Corte di legittimità ha affermato che “l'iscrizione nell'albo professionale rappresenta una condizione imprescindibile per l'esercizio della professione” e che le competenze dell’ Ordine dei medici- chirurghi ed odontoiatri “non attengono solo alla vigilanza in ordine al rispetto delle norme del codice deontologico ma anche […] alla certificazione del possesso e del mantenimento delle specifiche condizioni tecnico-giuridiche per l'esercizio della professione”.

Decisione che conferma con l’orientamento secondo cui:

- lo "status" per l’esercizio della professione “non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda o con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione” (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9232/2006; in senso conforme, Cassazione Pen., Sez. V, sentenza n. 646/ 2014: “l’iscrizione all’albo è configurata essa stessa come condizione per l’esercizio della professione”);

- la ratio dell'art. 348 del codice penale risiede “nella necessità di tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una specifica abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge” (Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 11545/2011; cfr. Tar Puglia- Bari, sentenza n. 1137/2021 che ha ritenuto legittimo il diniego all’iscrizione nell’albo degli odontoiatri di un medico-chirurgo specializzato in odontostomatologia).


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