Sentenze
Riforma Pa e Consulta, cosa succede per la sanità: addio albo Dg e alt per 5mila dirigenti
di Stefano Simonetti
Rispetto ai quattro articoli bocciati dalla Consulta, le aziende sanitarie hanno un diretto interesse nelle problematiche connesse all'art. 11 e all'art. 17. In ordine alla prima norma di delega la principale conseguenza è la sospensione (sarebbe meglio dire la morte, visto che la delega è ormai scaduta) del decreto che istituisce la Dirigenza della Repubblica e che riguarda i dirigenti dei ruoli professionali, tecnici e amministrativi per un totale di circa 5.000 soggetti. Tutto azzerato, quindi: il ruolo regionale, il reclutamento, le modalità di conferimento e la durata degli incarichi, il destino dei dirigenti privi di incarico, il trattamento economico e le responsabilità dirigenziali. Ma dei numerosi punti dell'art. 11 uno in particolare aveva già visto l'ufficialità in un decreto legislativo in Gazzetta, a stralcio della delega generale. Si tratta dell'istituzione dell'elenco nazionale dei direttori generali che aveva generato non poche polemiche (d.lgs. 171/2016). Le regole vanno riscritte di nuovo previa modifica della legge delega in conformità al dispositivo della pronuncia della Corte. Dovrà in buona sostanza essere prevista una Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e c'è da scommettere che la trattativa sarà furibonda – altro che le “genuine trattative” e la leale collaborazione invocata dalla Corte - visto che la materia è quella di cui le Regioni sono più gelose. Per trascinamento sono da ritenere decaduti il Dm del ministro della Salute del 17 ottobre scorso sui parametri per i punteggi da assegnare ai candidati Dg e l’altro Dm, sempre della Salute ma non ancora in Gazzetta ufficiale, con il quale è stata nominata la Commissione per la costituzione dell'elenco. Non è un caso che non appena diffusasi la notizia della sentenza della Corte, l'azzeramento delle norme sulle nomine dei direttori generali è stato il primo argomento che ha concretizzato la evidente di soddisfazione del Presidente della Regione Veneto. Per ciò che concerne invece l'art. 17 – cioè la lunghissima delega sul riordino del lavoro pubblico - non esisteva neanche una bozza di decreto in quanto la scadenza della delega era fissata per il 27 febbraio 2017. Tuttavia anche in questo caso il Governo aveva stralciato un punto, quello contrassegnato dalla lettera s). L'argomento ha riempito le cronache per mesi e probabilmente è quello che ha suscitato il maggiore interesse mediatico, visto che stiamo parlando del licenziamento “speciale” degli assenteisti (d.lgs. 116/2016). Dunque, anche su questa materia, bisognerà ricominciare da capo e soltanto dopo che la Conferenza sia pervenuta ad una Intesa che ci si augura porrà rimedio alle evidenti assurdità contenute nel decreto adottato lo scorso aprile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA