Lavoro e professione

Testamento biologico, cosa fare per le disposizioni scritte prima della legge

di Er.Di.

La Legge n. 219/2017 sulle Disposizioni anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 ed è pertanto entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Secondo il Consiglio notarile di Milano, presieduto da Arrigo Roveda, l’articolo 6 della legge riconosce la validità di alcune, ma non di tutte, le disposizioni anteriori alla legge pur se redatte in un periodo di vuoto normativo. Per questo i notai milanesi hanno messo nero su bianco una nota per spiegare come comportarsi e dove trovare le corrette informazioni.

Questa la norma:
«Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano le disposizioni della medesima Legge».

Secondo il Consiglio notarile, quindi, può evitare di predisporre un nuovo documento chi, avendo redatto il vecchio dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte:
•l’ha depositato presso il Comune di residenza (si badi bene, il documento vero e proprio, e non la notizia della sua esistenza come avveniva in molti registri comunali che non ritiravano il documento in originale);
•l’ha depositato presso un notaio (e quindi, sempre si badi bene, non ha ritirato dal notaio l’originale ma solo una copia – e ciò risulta dal documento che è restato in possesso del disponente).

«Si evidenzia - sottolineano i notai - che le disposizioni autenticate in occasione di eventi di sensibilizzazione promossi da associazioni o movimenti politici venivano restituite in originale al disponente e quindi non rientrano tra quelle fatte salve dalla norma».
Deve al contrario preoccuparsi di rifare il documento o depositare il vecchio se non necessita modifiche o integrazioni «chi è in possesso (lui o il fiduciario) dell'originale del documento perché evidentemente non ha provveduto al deposito, presso il Comune di residenza o presso il notaio».

Il consiglio dei notai
«La Legge ha portato regole e novità che impongono comunque di riconsiderare le disposizioni già redatte - conclude la nota del Consiglio notarile di Milano - . E' consigliabile riprendere le vecchie, acquisire le adeguate informazioni mediche prescritte dalla Legge, confermare, modificare o riscrivere le disposizioni e procedere comunque al loro deposito presso il Comune di residenza o farle ricevere o autenticare dal proprio notaio di fiducia».


© RIPRODUZIONE RISERVATA