In parlamento
SENATO/ Biotestamento, dov’eravamo rimasti? De Biasi: «Per il via libera farò la mia parte»
di Lucilla Vazza
Prima della pausa estiva la legge sul testamento biologico sembrava al giro di boa. Il via libera al Senato del testo già approvato alla Camera quasi a portata di mano.
Invece a fine luglio, tutto si è fermato. Tutto rimandato a settembre. Il voto positivo di Montecitorio era arrivato il 20 aprile scorso, ma da allora sul sì definitivo di Palazzo Madama è pesata la zavorra dei 3mila emendamenti presentati dal fronte contrario alla legge, con la cattolica Paola Binetti in testa, che ha continuato a gridare all’eutanasia mascherata prevista dal provvedimento.
Del resto, questa legge tocca da vicino e nel profondo le convinzioni personali e la vita delle persone. E su ciò che significa il complesso concetto di biotestamento si sono proiettati gli equilibrismi, le tensioni e le opposte fazioni che sul tema del fine vita restano inconciliabilmente divise. Anche se il testo approvato finora è ben lontano da qualsiasi cosa assomigli pur lontanamente all’eutanasia.
Sempre a luglio era arrivato l’ammonimento del presidente del Senato, Piero Grasso, che giudicava «gravissimo» il mancato compimento del «lungo e a volte troppo tortuoso percorso di questo provvedimento». E la presidente dem della Commissione Igiene e Sanità, Emilia De Biasi, si è trovata a fare da argine ai riottosi e da garante per chi, associazioni di malati in primis, chiedeva la finalizzazione della legge.
Radicali e associazioni scrivono a De Biasi
Per questo ieri, la senatrice a cui è stata indirizzata una lettera di “sollecito” sull’approvazione da parte delle associazioni impegnate sul fine vita (associazione Luca Coscioni, radicali italiani, associazione radicale Certi Diritti, Uaar e Exit Italia) ha ribadito: «Gli impegni presi saranno mantenuti. Io farò la mia parte».
Domani pomeriggio al Senato saranno resi noti i calendari delle Commissioni parlamentari e i lavori riprenderanno il ritmo consueto. Per assicurare l’approvazione della legge sul biotestamento resta la possibilità già più volte paventata dalla stessa De Biasi di inviare il testo direttamente al voto dell’Aula senza relatore, come le hanno chiesto le organizzazioni firmatarie della lettera.
«L'allarme è massimo - si legge in un comunicato dell’Associazione Coscioni - Se il Senato non approverà il provvedimento entro la fine della legislatura il sì della Camera verrà vanificato. L'obiettivo dei nemici del provvedimento è quello di far saltare la sua discussione sino alla fine della legislatura, con il risultato di ripartire da zero con il prossimo Parlamento». Per arrivare a una decisione sul testamento biologico «a questo punto mi aspetto una immediata trattazione in commissione come primo punto e discussione a oltranza con sedute notturne» dice Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Coscioni.
«Lasciare passare altri giorni senza agire - commenta - sarebbe un regalo ai protagonisti dell'ostruzionismo parlamentare».
COSA PREVEDE LA LEGGE
La legge approvata in prima lettura alla Camera è formata da sei articoli, ossia sei punti chiave su cui al Senato ancora si fatica a trovare un accordo definitivo. Accordo che per i cattolici contrari tout court al provvedimento non arriverà mai.
Consenso informato
La legge sul Biotestamento «tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione» e dispone che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata». La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata.
Nutrizione e idratazione artificiale
«Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso». Inoltre la legge stabilisce che il paziente «ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento». Nutrizione e idratazione artificiali sono ritenuti «trattamenti sanitari» perché la loro somministrazione avviene su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.
Accanimento terapeutico e abbandono cure
«Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. È sempre garantita un'appropriata terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente».
Responsabilità del medico
«Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale - si legge -. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali». Inoltre, «il medico non ha obblighi professionali» e quindi può rifiutarsi di staccare la spina. In sostanza una sorta di obiezione di coscienza.
Minori e incapaci
L'articolo 2 della legge approvata dalla Camera prevede che il consenso informato «è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno». Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.
Dat - Dichiarazioni anticipate di volontà
«Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari». Il paziente quindi indica «una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie». Le Dat vanno redatte per iscritto e sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Qualora non fosse possibile redigerle in forma scritta possono essere videoregistrate, vincolando il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto.
Pianificazione condivisa delle cure
«Nella relazione tra medico e paziente, di fronte all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante», il medico e l'equipe sanitaria «sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità».
Norme transitorie
«Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge».
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