In parlamento
Ddl Concorrenza, disco verde della Camera. Il testo passa al Senato. Le misure per la sanità
di Ro. M.
L'Aula della Camera ha approvato ieri il disegno di legge annuale sulla concorrenza. I voti favorevoli sono stati 218, i contrari 124 e 36 gli astenuti (fra gli altri si è astenuto Mdp). Si tratta della terza lettura per il provvedimento che è stato modificato a Montecitorio e deve tornare ora al Senato per la quarta lettura: dopo i quattro emendamenti su energia, assicurazioni, telemarketing e dentisti approvati dalle commissioni Finanze e Attività produttive da proposte Pd e bipartisan. Per la sanità sono stati quindi reintrodotti vincoli più restrittivi per le società di odontoiatria in termini di abilitazione dei componenti: il testo prevede che l'esercizio dell'attività di odontoiatra sia consentito solo a chi è abilitato e alle società operanti nel settore le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate da soggetti in possesso dei titoli abilitanti.
Le misure per la distribuzione farmaceutica
Tra le altre misure quelle che riguardano la distribuzione farmaceutica, con i commi da 158 a 164. Si consente in particolare l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata, rimuovendo il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società.
Un ingresso del grande capitale nel settore della farmacia cui si tenta di porre un argine attraverso un tetto massimo del 20% (da Federfarma ritenuto troppo ampio e quindi insufficiente a impedire fenomeni di concentrazione eccessiva). Il provvedimento pone infatti il divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di uno stesso soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida .
Vengono poi soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie e si consente che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista anche non sia socio.
Il testo fissa anche dei paletti sulle incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica. Confermato il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco. Soppresso invece il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco, che quindi i sembrerebbero diventare compatibili.
Più facili i trasferimenti. Ai titolari delle farmacie nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentito il trasferimento territoriale presso comuni della stessa regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.
Novità per la partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni.
Via libera alla fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero oltre che, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, anche attraverso le farmacie.
Infine, in caso di modifiche apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, il comma 165 - inserito al Senato – consente la vendita al pubblico delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo odigitale.
Liberalizzati gli orari di apertura. Il comma 166 consente, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti.
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