In parlamento
Rischio clinico, la legge in Gazzetta. È la numero 24/2017
di Barbara Gobbi
Nuovi profili di responsabilità sanitaria e, a tutela dei pazienti, una rete a maglie strette di prevenzione degli errori in corsia. Sullo sfondo, l’obbligatorietà delle polizze assicurative per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e per ogni professionista che entri in rapporto, anche via telemedicina o in intramoenia, con il paziente. Il quale in determinate circostanze potrà giocare anche la carta dell’azione diretta nei confronti dell’impresa assicurativa o, in ultima istanza nei casi di insolvenza, potrà ricorrere alla ciambella di salvataggio di un Fondo di garanzia.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 - anticipata in un tweet dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin come «un altro grande passo avanti per il Servizio sanitario nazionale» - i diciotto articoli delle “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, diventano legge. La n. 24 dell’8 marzo 2017. Ma perché il provvedimento -approvato il 28 febbraio dalla Camera dei deputati (relatore Federico Gelli , responsabile Sanità del Pd) - dispieghi gli effetti voluti, dovranno trascorrere mesi. A dir poco. Non solo perché sarà necessario un ampio aggiornamento giurisprudenziale, stante la revisione dei profili di responsabilità ispirata, dichiaratamente, al ripristino di un bilanciamento di diritti e istanze in capo a medico e paziente.
Basta guardare le deadline dettate dalla legge stessa, per una serie di passaggi cruciali. Come l’istituzione - entro tre mesi dall’entrata in vigore - dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, che dovrà acquisire per via telematica, dai nuovi Centri regionali per la gestione del rischio clinico, tutti i dati su errori e contenzioso di ogni struttura. O come il varo, sempre entro novanta giorni, del decreto ministeriale che disciplinerà l’elenco delle società scientifiche abilitate ad elaborare le raccomandazioni e le linee guida cui i medici dovranno ad attenersi. Passaggio di non scarso rilievo: il nuovo profilo di responsabilità penale previsto dalla “legge Gelli” esclude infatti la punibilità per imperizia, nel caso in cui si dimostri che il professionista si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida validate e pubblicate on line dall’Istituto superiore di sanità.
L’orizzonte della piena operatività della legge sembra allontanarsi ancora, a guardare il capitolo polizze: entro 90 giorni dalla pubblicazione andranno definite le funzioni del la vigilanza, assegnata all’Ivass, sulle imprese di assicurazioni che intendono stipulare polizze sanitarie. Mentre è fissata a 120 giorni la deadline per il decreto a firma del ministero dello Sviluppo economico - previo accordo in conferenza Stato-Regioni - che elencherà i requisiti minimi delle polizze assicurative, con l’indicazione di classi di rischio cui far corrispondere massimali differenziati. Sempre entro quattro mesi, un decreto a doppia firma Sviluppo economico-Salute individuerà i dati sulle polizze obbligatorie per ospedali, cliniche e professionisti, nonché modalità e termini per la comunicazione, all’Osservatorio nazionale per le buone pratiche, dei dati sugli errori. Infine, spetterà a un regolamento - da adottare entro centoventi giorni - definire il perimetro del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, alimentato da un contributo annuale delle imprese di assicurazione.
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