Sentenze
Tribunale di Milano: «La colpa medica è extracontrattuale»
di Umberto Vianello
Con la sentenza n. 1430 del 2 dicembre 2014, il Tribunale di Milano è tornato a occuparsi della natura della responsabilità sanitaria alla luce dell'innovazione legislativa apportata dall'articolo 3 della legge 189/2012, la cosiddetta legge Balduzzi. Ribadendo l'orientamento già espresso con due pronunce della scorsa estate, il tribunale meneghino ha affermato il carattere extracontrattuale della responsabilità del medico dipendente di una struttura ospedaliera che, in ragione della propria condotta, cagioni un danno al paziente.
La portata della tesi accolta dai giudici milanesi si afferra laddove si pensi che, da oltre 15 anni, giurisprudenza e dottrina sono pressoché unanimemente orientate a riconoscere la natura contrattuale della responsabilità del sanitario, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Invero, da una ricostruzione in chiave contrattualistica, discende un assetto decisamente più favorevole per il paziente, che oltre a godere di un termine prescrizionale più lungo, ovvero pari a dieci anni, è gravato unicamente dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto sanitario e di allegare l'inadempimento del medico, mentre competerà a quest'ultimo provare o che tale inadempimento non vi è stato, o che non abbia concorso a determinare il verificarsi dell'evento dannoso.
La qualificazione della responsabilità in termini extracontrattuali comporta invece un termine di prescrizione dimezzato, nonché un maggiore carico probatorio in capo al danneggiato, che dovrà dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti, e quindi anche la colpa dell'autore del danno. In questo contesto è intervenuta, nel 2012, la legge Balduzzi, che all'articolo 3, nell'ottica di prevenire il contenzioso e ridurre gli oneri assicurativi, ha limitato la responsabilità penale del medico dipendente del Servizio sanitario attraverso l'esclusione della responsabilità penale in caso di colpa lieve ove questi abbia osservato le «linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica».
Ma la novità che fin da subito ha acceso un vivace dibattito è rappresentata dal fatto che, se il medico non risponde penalmente laddove ricorrano le condizioni appena menzionate, in tali ipotesi - prosegue la disposizione - rimane fermo, in ambito civile, l'obbligo sancito dall'articolo 2043 del codice civile, norma cardine della responsabilità extracontrattuale. L'ambiguità del dettato normativo lasciava quindi spazio a un interrogativo di non poco momento: stabilire se la reale intenzione del legislatore fosse quella di qualificare la responsabilità civile del medico come responsabilità da fatto illecito, meno gravosa per il medico, ma più onerosa per l'ammalato, sia sotto il profilo della prescrizione, sia dell'onere della prova.
La giurisprudenza di merito si è divisa, nonostante la Corte di cassazione, nel febbraio 2013, avesse escluso la possibilità di una portata innovatrice della novella nel regime della responsabilità civile medica.
I giudici milanesi hanno invece ritenuto che la Balduzzi imponesse una revisione dell'orientamento giurisprudenziale ormai unanime, affermando che qualora il paziente abbia concluso con il professionista uno specifico contratto d'opera professionale è indubbia l'applicazione della responsabilità da inadempimento, mentre nelle ipotesi in cui tale contratto manchi, il rapporto debba ricondursi nell'alveo della responsabilità da fatto illecito.
Nulla è cambiato per le strutture sanitarie, la cui responsabilità era, e continuerà a essere, di natura contrattuale. È evidente come la tesi accolta dal tribunale milanese vada a disciplinare una porzione ridotta di casistiche, trovando applicazione solamente nei confronti del medico "strutturato" cosicché, se il paziente conviene in giudizio anche la struttura ospedaliera, come succede nella maggior parte dei casi, potrà esperire l'azione contrattuale nei confronti della stessa, che sarà comunque tenuta a rispondere per i fatti commessi dai propri dipendenti o ausiliari.
Nonostante poco o nulla parrebbe sostanzialmente cambiato con riferimento alla concreta tutela del paziente, il dibattito venutosi a creare da oltre due anni sull'argomento ha coinvolto i rappresentanti dei professionisti, della politica, del mondo scientifico e assicurativo, e ha condotto ad almeno sette disegni di legge che oggi giacciono in Parlamento, taluni dichiaratamente finalizzati a mutare la qualificazione della responsabilità medica collocandola in ambito extracontrattuale.
Nel periodo attuale, in cui gli enti sanitari stentano a dotarsi di una copertura assicurativa, ovvero quando quest'ultima si riveli inconsistente, nonché nel più ampio contesto dell'autotutela in capo alle aziende ospedaliere, tale interpretazione costituisce comunque un limite per il cittadino sotto il profilo della certezza del risarcimento.
Infatti, se la struttura nosocomiale non fosse poi in grado di farvi fronte, decorsi cinque anni dalla data del fatto lesivo, al danneggiato sarebbe confiscata la possibilità di agire nei confronti del medico.
C'è quindi da augurarsi che quanto affermato con sempre maggiore convinzione dalle sentenze milanesi non finisca per dare la stura a revirements della Suprema corte o a interventi legislativi che, ribaltando il sistema di regole che presidiano la responsabilità civile sanitaria, finiscano per penalizzare inevitabilmente il paziente che, dal canto suo, si assume danneggiato.