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Ricerca scientifica, previste agevolazioni e norme più snelle

di Francesca Gili (Deloitte legal)

Il Regolamento Ue n. 679/2016 (Gdpr) si pone in posizione di continuità rispetto alla direttiva 95/46/Ce, che affrontava il tema della ricerca scientifica affermando il principio in forza del quale il trattamento per le suddette finalità non può essere considerato incompatibile con altri trattamenti; la Direttiva consentiva inoltre una estensione dei termini di conservazione dei dati e riconosceva agli stati membri la possibilità di limitare i diritti degli interessati in relazione alla ricerca.

Il Gdpr mantiene la stessa impostazione, agevolando con previsioni ulteriori i trattamenti effettuati per finalità di ricerca scientifica.

Una definizione di “ricerca scientifica” in ambito privacy. Il Gdpr precisa che il trattamento per finalità di ricerca scientifica, nell’ambito del regolamento, deve essere inteso “in senso lato” e ricomprendere, a titolo esemplificativo, «sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati»; le finalità di ricerca scientifica devono inoltre ricomprendere anche «studi svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica». (Cons. 159).

Liceità del trattamento per finalità di ricerca scientifica. Ai sensi dell’articolo 6 del Gdpr costituisce presupposto di liceità del trattamento per finalità di ricerca scientifica, oltre al consenso dell’interessato, anche il legittimo interesse del titolare. Alla luce di tale previsione, sebbene la ricerca scientifica non sia espressamente annoverata tra le condizioni di liceità del trattamento, tuttavia, al verificarsi di talune circostanze, potrebbe essere qualificata quale legittimo interesse del titolare. In tal caso, secondo l’Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller del Gruppo di Lavoro Articolo 29, in linea di principio, le finalità di ricerca consentirebbero al titolare di raccogliere dati anche senza il consenso dell’interessato.

Il Trattamento di dati per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati raccolti. Nell’ambito della ricerca scientifica, non sempre è agevole individuare con anticipo le finalità della ricerca sicché il titolare del trattamento potrebbe riscontrare delle difficoltà nell’acquisizione preventiva del consenso. Gli interessati dovrebbero quindi avere la possibilità di prestare il proprio consenso con riferimento a determinati settori di ricerca (Cons. 33).

In relazione a tale particolare aspetto, il Gdpr ammette il trattamento per finalità diverse, purché compatibili con le finalità per le quali i dati erano stati originariamente raccolti (articolo 6, comma 4).

Con particolare riguardo alle attività di ricerca scientifica, l’articolo 5, comma 1, lettera b), precisa che il trattamento per finalità ulteriori rispetto a quelle originariamente perseguire non può essere considerato incompatibile con le finalità iniziali, lasciando quindi ampio spazio ai ricercatori in relazione alle finalità perseguite. In tal caso, inoltre, non risulta necessario acquisire uno specifico consenso dell’interessato per le ulteriori finalità - diversamente da quanto previsto dalla precedente Direttiva - anche laddove si tratti delle particolari categorie di dati personali di cui all’articolo 9.

Adempimenti e garanzie per l’interessato. Anche in relazione ad attività condotte per finalità di ricerca scientifica, dovranno essere messe in atto da parte del titolare del trattamento le misure tecniche e organizzative volte a garantire diritti e libertà dell’interessato. La necessità di applicare il principio della minimizzazione dei dati anche in relazione alle attività di ricerca, impone al titolare di ricorrere, ove possibile, alla pseudonimizzazione ogni volta che le finalità di ricerca possano essere efficacemente conseguite anche attraverso l’elaborazione di dati anonimi (articolo 89, comma 1).

Le limitazioni ai diritti degli interessati. L’intento del legislatore europeo di favorire la ricerca scientifica risulta evidente anche alla luce delle previsioni che riconoscono agli Stati membri la possibilità di prevedere deroghe ai principi generali previsti dal Regolamento in materia di diritti degli interessati (ciò per quanto riguarda in particolare il diritto di accesso, di rettifica, limitazione ed opposizione al trattamento) nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche della ricerca. La ratio è quella di agevolare il più possibile l’attività di ricerca ed evitare il rischio che la stessa possa essere rallentata o compromessa da eventuali richieste di rettifica/limitazione formulate dagli interessati.

Maggiori limitazioni sono poi previste con riferimento al diritto alla cancellazione dei dati: ne viene esclusa l’applicabilità qualora il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica o per fini di ricerca scientifica (articolo 17, comma 3, lettere c) e d).

In ottica di semplificazione e agevolazione delle attività scientifiche, nel caso di ricerche svolte sulla base di dati personali che non siano stati acquisiti direttamente presso l’interessato, laddove l’informazione all’interessato si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato, non sarà necessario rendere all’interessato l’informativa operando la specifica esenzione prevista dall’articolo 14, comma 5, lettera b).


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