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La Salute approva il Piano triennale anticorruzione (2016-2018)

Il ministero della Salute ha approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione (Ptpc) relativo al periodo 2016-2018, predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione.

In tale aggiornamento, si individua, quale prioritario obiettivo che le amministrazioni devono realizzare, l’analisi di tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il Ptpc) e la mappatura generalizzata dei processi, che assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Alle amministrazioni che si trovino in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivate, è consentito procedere alla rilevazione dei propri processi distribuendoli in due annualità (2016 e 2017).

L’aggiornamento offre, inoltre, indicazioni metodologiche per il miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione, che riguardano, oltre alla menzionata mappatura dei processi, l’analisi del contesto interno ed esterno, da rendere effettiva e migliorare, la valutazione del rischio (comprensiva dell’identificazione, dell’analisi e della ponderazione del rischio), in cui è necessario tener conto degli eventi rischiosi e, infine, il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.
E’, dunque, fortemente raccomandata l’analisi del contesto, quale prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione, necessaria per l’acquisizione delle informazioni necessarie a comprendere come tale rischio possa presentarsi all’interno dell'amministrazione in ragione delle peculiarità dell'ambiente in cui essa opera e di dinamiche sociali, economiche e culturali o in virtù delle caratteristiche organizzative interne. «L’obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga analizzata - è scritto nel documento - in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi».


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